Intrattenimenti, spettacoli, eventi e manifestazioni
Richieste di autorizzazione di attività per spettacoli/intrattenimenti
Servizio dedicato alle istanze di autorizzazione per lo svolgimento di attività per spettacoli e intrattenimento
Puoi prendere un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
A chi è rivolto
Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.
Descrizione
Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.
Per gli spettacoli/trattenimenti in locali e impianti aperti al pubblico con capienza pari o inferiore a 200 persone, il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940), è sostituito dalla relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
In alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, possono applicarsi le norme di cui al D.M Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 recante le “norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”. per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011, ivi individuate con il numero 65 (Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico),
Come fare
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione e Norme che ne prevedono la produzione:
- Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia): Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011
- Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS: Artt. 11 e 92, TULPS
- Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali: Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003
- Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000: Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
- Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi: Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011
- Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale: Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Cosa serve
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:
Allegato: q
Denominazione allegato e casi in cui è previsto:
Planimetria dell’area della manifestazione da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, che riporti:
- L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
- L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
- L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
- Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
- Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
- Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
- Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
1.Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
- Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- L’affollamento previsto nei vari settori;
- il sistema di controllo degli accessi;
- Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo o in alternativa D.M Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 recante le “norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
- e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:
- DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);
- DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);
- DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW).
- DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi
2.Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:
- Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
- Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
- Piano di emergenza ed evacuazione.
- Documento redatto da tecnico abilitato riguardante i provvedimenti di safety adottati, conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017, della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017, della nota del Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10), Uff.II – Ord. Sic. Pub. Del 28 luglio 2017 e della Circ. Min. Interno Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018; (solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)
3.Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:
- Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:
- caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;
- i carichi e sovraccarichi considerati;
- le modalità di ancoraggio e/o controvento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)
Procura/Delega: Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i: Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo): Nel caso di cittadini extracomunitari
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:
Allegato: q
Denominazione allegato e casi in cui è previsto:
Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:
- L’area che verrà utilizzata per la manifestazione;
- Condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, accessi pedonali e carrabili;
- L’ubicazione delle attrezzature e degli allestimenti;
- L’ubicazione dell’area destinata al pubblico;
- Collocazione dei presidi antincendio portatili (estintori) e di eventuali impianti di protezione attiva (eventuali idranti esterni già presenti nell’area della manifestazione);
- Sistema dei varchi di esodo dall’area della manifestazione se delimitata da elementi mobili ovvero larghezza delle vie di allontanamento in caso di area non delimitata;
- Ubicazione di eventuali impianti tecnologici a servizio della manifestazione (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, ecc.);
- Distanze di sicurezza esterne in caso di presenza di impianti/attività/insediamenti circostanti (ad esempio: reti gas/liquidi combustibili, impianti di deposito/distribuzione combustibili, cabine elettriche, elettrodotti, etc.).
- Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
- Il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;
- L’affollamento previsto nei vari settori;
- il sistema di controllo degli accessi;
- Il rispetto delle norme di cui al decreto del Ministero dell’interno 19 agosto 1996 per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo o in alternativa D.M Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 recante le “norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”;
- e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che eventualmente rientrano nel campo di applicazione delle stesse, come ad esempio:
- DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;
- DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW);
- DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW);
- DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW);
- DM 3 agosto 2015 Codice di prevenzione incendi.
- Documentazione tecnica per la quale l’organizzatore dell’evento produrrà apposita dichiarazione di possesso sul luogo della manifestazione da esibire alle autorità competenti in caso di sopralluogo di controllo.
3.a - ai fini della sicurezza:
- Relazione tecnica e progetto a firma di tecnico abilitato dell’impianto elettrico;
- Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici realizzati per la manifestazione e ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2008, n. 37, con relativi allegati;
- Certificazioni relative alle caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali utilizzati per gli allestimenti della manifestazione;
- Dichiarazione a firma del titolare della manifestazione che attesti l’osservanza delle prescrizioni di esercizio di cui al titolo XVIII del DM 19.08.1996 (Gestione della Sicurezza);
- Designazione degli addetti alle misure di sicurezza antincendio e relativa attestazione di adeguatezza tecnica;
- Piano di emergenza ed evacuazione.
- Dichiarazione a firma dell’organizzatore dell’evento attestante l’adozione delle misure di safety conseguenti all’emanazione della Circolare del Capo della Polizia del 7.06.2017 e della Circolare M.I. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017 e della nota del Ministero dell’Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018; (solo se tale adempimento è disposto in ambito locale dalla Prefettura competente per territorio)
3.b - ai fini di sicurezza strutturale:
- Relazione di calcolo delle strutture temporanee da allestire per la manifestazione indicante:
- caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate;
- i carichi e sovraccarichi considerati;
- le modalità di ancoraggio e/o controvento;
- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.)
- Certificato di collaudo statico delle strutture allestite;
- Certificato d’idoneità statica delle masse sospese.
Procura/Delega: Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
Copia del documento di identità del/i titolare/i : Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo): Nel caso di cittadini extracomunitari
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- D.lgs. n. 222/2016;
- D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
- DM 3 agosto 2015 “Codice di prevenzione incendi”;
- D.M Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.
- Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
- D.P.C.M. 14.11.1997.
Nella sezione sottostante è presente tutta la Documentazione a corredo del servizio.
Cosa si ottiene
Autorizzazioni a svolgere eventi di intrattenimento e spettacoli
Tempi e scadenze
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
Quanto costa
L'accesso al servizio è gratuito
Copertura geografica
Comune di Oliveto Citra
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Puoi prendere un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
Vincoli
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
Unità organizzativa responsabile
Documenti del servizio
Ulteriori informazioni
Algoritmo di Maurer - Accordo Stato Regioni del 5 agosto 2014
Uno degli elementi più importanti per la salvaguardia della sicurezza (safety) negli eventi è la predisposizione di un adeguata organizzazione sanitaria per assicurare, in caso di necessità un immediato intervento. Il metodo maggiormente conosciuto e attualmente ufficializzato in Italia è il c.d. Algoritmo di Maurer. Tale metodo è stato coniato appunto da Klas Maurer nel 2003 quando lo stesso era capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Karlsruhe, Città extracircondariale del Baden – Wurttemberg in Germania.
Si tratta di un algoritmo che è in grado di determinare, a livello empirico, il potenziale pericolo di un evento e, di conseguenza, consente di graduare il dispositivo di soccorso necessario ovvero, il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti sulla scena dell’evento.
Il 5 agosto 2014 sono state definite, nell’ambito di un accordo Stato – Regioni, le “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate”. L’obiettivo è quello di fornire indicazioni circa i criteri e le modalità di pianificazione dell’assistenza sanitaria da parte degli organizzatori al fine di garantire, nel caso di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione che richiamino un rilevante afflusso di persone, il massimo livello di sicurezza per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché casualmente presente nell’area interessata.
DEFINIZIONI
Si intende per:
a) Eventi/manifestazioni: le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone.
b) Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).
c) Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l’accesso, orario di apertura) o da altre norme.
d) Piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione: il documento, predisposto dall’organizzatore dell’evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell’evento/manifestazione ai fini dell’individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell’assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all’evento/manifestazione.
TIPOLOGIE DI EVENTI IN BASE ALLA PIANIFICAZIONE
Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:
a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;
b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).
Nel caso degli eventi di cui al punto a) l’identificazione del livello di rischio può essere calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella “Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (allegato A1). Negli eventi subordinati alla presentazione di una relazione tecnica in quanto, ad esempio, perché costituiscono attività di spettacolo la valutazione è preferibile venga effettuata dal professionista incaricato.
Nel caso degli eventi di cui al punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: è facoltà delle Istituzioni deputate all’ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l’eventuale supporto da mettere a disposizione. Nel caso degli eventi di cui al punto a) l’identificazione del livello di rischio può essere calcolata dallo stesso organizzatore dell’evento applicando i punteggi riportati nella “Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione” (allegato A1).
Gli eventi e/o manifestazioni che richiamano un rilevante afflusso di persone, pertanto, programmati e/o organizzati a fini sportivi, ricreativi, sociali, eccetera, organizzati da privati e organizzazioni o associazioni, devono essere classificati in relazione al livello di rischio ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sulla base delle seguenti variabili:
- tipologia dell’evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico.
CALCOLO DEL LIVELLO DI RISCHIO
Il calcolo del livello di rischio parte dall'analisi della tabella di cui all'allegato A1.
L’algoritmo quindi combina i vari valori assegnati che identificano le inclinazioni al rischio fornendo come risultato il punteggio del rischio complessivo; in base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:
La determinazione del punteggio e in funzione dello stesso, ai sensi dell’accordo, impone i seguenti obblighi:
a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell’inizio;
b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell’inizio, trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall’organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell’evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell’inizio, acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall’organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all’evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.
Inoltre, per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:
- presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni;
- se l’organizzatore è una Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell’evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.
Qualora il servizio di emergenza territoriale 118 riceva informazioni (anche solo per via mediatica) che facciano ipotizzare un livello di rischio diverso da quello dichiarato, il Servizio stesso ha facoltà di richiedere informazioni aggiuntive all’organizzatore e, dopo opportuna valutazione delle stesse, di richiedere alle autorità competenti la prescrizione di eventuali ulteriori risorse a supporto dell’evento.
È ovvio che la parziale indeterminatezza dei valori presenti nella tabella allegata al protocollo di intesa e, pertanto, la difficoltà di identificare, con assoluta esattezza, i servizi sanitari da richiedere nell’ambito dell’organizzazione di un evento, eleva, anche da questo versante, la responsabilità dei dirigenti degli enti del terzo settore che dovranno, a questo punto, aggiungere alla loro formazione, anche l’applicazione dell’algoritmo di Maurer, pena la responsabilità civile e penale in caso di incidenti.
1 . Capienza massima consentita del luogo della manifestazione
2 . Numero di visitatori previsto
3 . Tipo di manifestazione
4 . Presenza di personalità
5 . Conoscenza di possibili problemi di ordine pubblico
Rischio totale della manifestazione
Il rischio totale della manifestazione ai fini del calcolo delle risorse necessarie è dato dalla seguente formula: (1+2)•3+(4+5).
STIMA DELLE RISORSE RICHIESTE
Il calcolo di queste ulteriori variabili consente di ottenere punteggi necessari alla definizione delle risorse necessarie in termini di
- Soccorritori appiedati;
- Ambulanze BLS (tipo B);
- Ambulanze ALS (tipo A);
- Mezzi o unità medicalizzate (numero di medici).
I criteri presi in esame ai fini del calcolo delle risorse necessarie da mettere in campo sono identificati dalla seguente tabella (stabiliti dall’allegato A2 dell’accordo della conferenza unificata n. 91 del 05/08/2014):
SIMULAZIONE DI UN EVENTO SU SUOLO PUBBLICO CON LA PARTECIPAZIONE DI CIRCA 500 PERSONE PER UNA ESIBIZIONE DI STRADA. SPETTACOLO DI MAGIA
Nel caso di specie la valutazione del rischio con la compilazione della tabella ha fornito il punteggio di 13 equivalente ad un rischio basso in quanto inferiore a 18.
Nel caso in esame, il calcolo dell'algoritmo di Maurer viene sviluppato con la relativa formula mediante la seguente operazione: (1+2)*3+(4+5) OVVERO (1+1)*0,35+(4+0) = 4,70
In relazione alla definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto è prevista la seguente vigilanza:
Nota di approfondimento sulla Circolare N. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018
Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche
L'ufficio del Gabinetto del Ministero dell'Interno ha deliberato in data 18 luglio, la Circolare n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 con la quale si è voluto mettere ordine alle disposizioni circolarizzate nel corso dell'anno 2017 in materia di sicurezza sempre in occasione di manifestazioni. Tale circolare si pronuncia e si aggiunge agli argomenti che erano stati già trattati dalle circolari ministeriali del 2017, ponendosi come obbiettivo quello di snellire la procedura finalizzata all'organizzazione delle manifestazioni pubbliche, soprattutto, in seguito alle rimostranze avanzate dai Sindaci delle Città che lamentavano procedure complesse che indicevano, di fatto, a scoraggiare l'organizzazione di manifestazioni cittadine.
L'ambito di applicazione della circolare è riferita:
- alle manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti e che non sono assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del TULPS.
- alle manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all’aperto assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del TULPS e che presentino peculiari condizioni di criticità.
A differenza delle circolari del 2017, la circolare in oggetto subordina l’adozione delle misure contenute nelle normative di sicurezza operanti a condizioni di criticità che dovranno essere valutate, di volta in volta, principalmente dagli organizzatori dell’evento e dagli organi comunali.
Non sempre però (o quasi mai) gli uffici amministrativi dei comuni dispongono delle professionalità necessarie per poter effettuare valutazioni tecniche per stabilire se esistono condizioni di criticità e, a mio parere, questa condizione addossa pesanti responsabilità agli organi comunali che si assumerebbero poteri discrezionali molto forti circa il rispetto delle normative di sicurezza che dovrebbero essere connotate da presupposti oggettivi. Ciò è ancor più vero per tutte quelle manifestazioni che possono svolgersi senza l’intervento della Commissione di vigilanza in quanto svolte in locali o luoghi che teoricamente dovranno avere una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone (in conformità all’art. 141 del regolamento del TULPS).
Occorre, adottare specifiche cautele tali da assicurarsi il rispetto dei limiti di capienza (proprio con la predisposizione di misure di contenimento e di monitoraggio in tempo reale) così come l'assunzione dell'impegno ad interrompere la manifestazione qualora il gestore non sia in grado di fare rispettare le condizioni di sicurezza stabilite dal tecnico competente.
Questi presupposti di sicurezza che, per le manifestazioni con capienza inferiore a 200 partecipanti, dovranno essere certificati da tecnico competente abilitato ai sensi dell'art. 141 del regolamento del TULPS.
In sintesi alcuni dettagli indicati nella circolare Ministeriale.
Accesso all'area
Particolare attenzione è dedicata all'accesso dei mezzi di soccorso prevedendo le seguenti necessità:
- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore).
Accanto ai requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso (larghezza, altezza, raggio di volta, pendenza e resistenza al carico), la circolare puntualizza l’esigenza di definire una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che consenta di raggiungere l’area della manifestazione senza interferire con i flussi di esodo degli occupanti.
Varchi e vie di allontanamento
Viene confermato il fatto che le vie di accesso debbano essere separate dalle vie di esodo, ma, le prime potranno essere utilizzate, in caso di emergenza, come vie di esodo. La circolare, confermando il principio secondo il quale il numero dei varchi non possa essere inferiore a 3, da posizionarsi in zone tendenzialmente contrapposte al fine di garantirne la fruibilità alternativa, ha novellato il concetto di dimensione minima dei varchi, stabilendo che la larghezza minima che dovranno avere affinché possano rientrare nel sistema delle vie d’esodo non deve essere inferiore a 240 cm, mentre la prassi precedente considerava i moduli d’esodo di dimensione minima di 120 cm.
Considerando quindi che ogni modulo è ritenuto idoneo ad evacuare 250 persone, in funzione del numero di vie d’esodo ritenute idonee potrà stabilirsi il valore di massimo affollamento, che comunque non potrà superare il parametro di 2 persone per metro quadrato, come anzidetto. In relazione alla capienza dell’area della manifestazione, viene data indicazione del parametro per calcolare l’affluenza massima, con un indice pari a 2 persone per metro quadrato. Tale indice, tuttavia, deve essere correlato alla capacità di esodo delle vie e dei varchi.
Suddivisione della zona in settori
Anche sull’argomento della settorializzazione dell’area evento la circolare ha voluto meglio argomentare quanto già disposto.
Anzitutto viene precisata una diversa disciplina in funzione dell’affluenza prevista. Si distinguono quindi manifestazioni fino a 10.000 partecipanti, da 10.000 a 20.000 partecipanti e sopra i 20.000 partecipanti.
Nel primo caso non sono richieste suddivisioni in settori dell’area (con le precedenti circolari il limite faceva riferimento a 5000 persone). Nel secondo caso dovranno prevedersi almeno 2 settori. Nel terzo caso la separazione deve essere in almeno 3 settori.
Resta inteso che, allorquando vi fosse la possibilità o se ne manifestasse esigenza tecnica, potranno comunque e sempre essere predisposti più settori rispetto al minimo richiesto.
Risulta tuttavia importante osservare che, nel caso di separazione in settori, questi dovranno essere separati tra di loro mediante impiego di idonei dispositivi di separazione, mobili o meno, in grado di resistere alla pressione (300 N/m) al fine di evitarne il ribaltamento con il conseguente rischio di caduta e calpestamento delle persone. Tra i diversi settori dovranno essere previsti spazi liberi di larghezza non inferiore a 5 metri e dovranno essere previsti attraversamenti presidiati da personale addetto alla gestione dell’emergenza (1 ogni 10 metri).
Protezione antincendio
Deve essere previsto un congruo numero di estintori senza, tuttavia, specificare quale sia il parametro per l'individuazione del numero di estintori da collocarsi nelle aree aperte, puntualizzando la circolare solamente l'aliquota prevista per le aree coperte utilizzate (un estintore ogni 100 metri quadrati). Generalmente gli estintori dovranno essere da 6 kg ABC, ma la differenza è descritta dalla codifica attribuita in relazione alla capacità estinguente della polvere impiegata.
Una novità è invece introdotta dalla previsione della presenza di un mezzo antincendio dedicato in loco e messo a disposizione dall’organizzazione laddove l’area sia priva di una rete di idranti. Questo aspetto potrebbe essere piuttosto problematico, sia per quanto riguarda la possibilità di reperimento di questi mezzi, sia perché non sono definite le caratteristiche che essi devono avere (capienza della cisterna idrica, portata, gettata e spinta, ecc.).
Per gli eventi con affluenza superiore a 20.000 persone occorrerà prevedere l’attivazione del servizio di vigilanza antincendio da parte dei Corpo Nazionale VV.F., come del resto era già stabilito.
Gestione dell'emergenza
Una interessante puntualizzazione che emerge da questa circolare riguarda la previsione di un sistema di comunicazione con il pubblico da impiegarsi sia per la comunicazione periodica delle principali misure di sicurezza previste nel piano di evacuazione, sia per la gestione delle situazioni incidentali ed emergenziali.
Questo sistema dovrà avere specifiche caratteristiche, che potrebbero rappresentare una nuova fonte di criticità organizzativa.
Anzitutto dovrà essere idoneo alla diffusione dei messaggi su tutta l’area interessata dall’evento. Generalmente tale adempimento poteva essere sopperito mediante l’impiego degli impianti di amplificazione eventualmente installati per la riproduzione musicale nell’attività di intrattenimento e spettacolo, ma molto spesso questo non risulta sufficiente a coprire l’intera area, lasciando scoperte le zone tipicamente dedicate alla eventuale consumazione di bevande ed alimenti o aree non interessate da attività di riproduzione musicale.
Altro aspetto è l’esigenza che detti impianti abbiano una propria alimentazione dedicata, così da poter funzionare anche in caso di interruzione di corrente, caso tipico in cui si sviluppi un incendio o comunque si renda necessario interrompere la distribuzione di corrente elettrica.
In tali casi l’impianto dovrà comunque essere funzionante, anche attraverso forme alternative di alimentazione elettrica, che dovranno essere opportunamente previste nel piano di sicurezza.
Operatori di sicurezza
La circolare propone una interessante distinzione in merito alle figure preposte alla gestione della safety. Il Ministero specifica puntualmente la figura degli operatori alla sicurezza, cui è demandata l’assistenza all’esodo, l'instradamento e il monitoraggio dell’evento e, più in generale, la gestione delle emergenze, con gli addetti alla lotta all’incendio.
Il ministero precisa che nella prima categoria di operatori possono rientrare i soggetti (non le organizzazioni) iscritti ad associazioni di Protezione Civile riconosciute, personale in quiescenza appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai corpi dei “vigili Urbani” (attenzione non si parla di polizia locale), dei vigili del fuoco ed al servizio sanitario, per i quali sia stata attestata l’idoneità psico-fisica (si presume sia sufficiente una certificazione medica di sana e robusta costituzione).
Per quanto riguarda invece gli operati antincendio, sono richiesti operatori in possesso di attestato di formazione di livello C – operatore antincendio per attività a rischio elevato (rilasciato su superamento di esame esperito presso il Comando Provinciale VVF ex DM 10/03/1998 ed abilitati ex art. 3, L. 609/96).
Circa le aliquote da impiegarsi, va detto che gli operatori di sicurezza dovranno essere in numero pari non inferiore ad 1 ogni 250 persone ed ogni 20 operatori dovrà identificarsi un coordinatore. A questo ruolo possono essere incaricati anche gli operatori in possesso dei requisiti quali addetto alla lotta agli incendi, ma in tal caso questi non potranno conteggiarsi nell’aliquota degli operatori antincendio.
Il numero degli operatori antincendio sarà invece definito sulla base delle valutazioni dei rischi contemplate nel piano d’emergenza, salvo i casi di manifestazioni ad alta affluenza per le quali è previsto, come già detto, il servizio di vigilanza antincendio del Comando Vigili del Fuoco competente per territorio.
Manifestazioni in spazi non delimitati: uso del gas
Puntualizzazioni sono quindi state date in ordine alla gestione di eventi in cui si faccia impiego di gas combustibile.
Ferma l’esigenza di impiego di impianti elettrici e che fanno uso di liquidi o gas combustibili conformi alle specifiche norme tecniche ed alla regola d’arte, dichiarata alla firma di un tecnico abilitato e presentata al Comune che rilascia l’autorizzazione, sono specificate ulteriori due prescrizioni:
- ogni singolo banco o autonegozio inserito nell’area manifestazione non potrà detenere quantitativi di GPL in utilizzo e deposito in quantità superiore a 75 Kg;
- tra banchi ed autonegozi che impiegano GPL deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 3 metri.
Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Approvate dal Ministero dell’Interno con il DM 22 novembre 2022, le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Il Ministero dell’Interno, con il Decreto in argomento ha emanato, nell’ambito delle norme tecniche di cui al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, disposizioni tecniche di prevenzione incendi specificamente rivolte alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
Le nuove norme tecniche si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del DPR n. 151/2011, ivi individuate con il numero 65, ossia: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2.
Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi, che sono applicabili in alternativa a quelle di cui al DM Interno 19 agosto 1996, si riferiscono sia alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione e possono essere applicate anche alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico aventi carattere temporaneo.
Il DM Interno 22 novembre 2022, per le finalità illustrate detta, altresì, disposizioni di coordinamento agli artt. 2, c.1, 2-bis, c.1, 5, c.1-bis e introduce all’allegato 1 del suddetto DM Interno 3 agosto 2015, nella sezione V recante «Regole tecniche verticali », il capitolo «V.15 - Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.
La disposizione in esame esclude, infine, dal campo di applicazione della regola tecnica in argomento: a) i luoghi non delimitati; b) gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori (ad es: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori (ad es: bar o ristoranti con esibizioni musicali, con musica diffusa, con apparecchi karaoke …, privi di spazi ed allestimenti dedicati agli avventori per assistere alle rappresentazioni o per danzare; c) le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla L. n. 337/1968, per cui si applica la normativa vigente.
Raccomandazioni del Prefetto di Salerno per l'organizzazione di pubbliche manifestazioni e eventi