A decorrere dal 1° gennaio 2014, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 736, apportando modifiche all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, dove era previsto anche con riferimento ai tributi locali (province e Comuni).
Si ricorda che tale norma era anche passata sotto il vaglio della Corte Costituzionale. La questione di legittimità era stata, infatti, sollevata dalla Regione Veneto che riteneva illegittima tale disposizione. Tuttavia la Corte Costituzionale (con Sentenza n. 121 del 5 giugno 2013, pubblicata sulla G.U. del 12 giugno 2013) ha rigettato il ricorso della Regione e ha confermato la piena validità della norma che, quindi, continuerà ad applicarsi, ma solo con riferimenti ai tributi erariali e regionali e non più anche per i tributi locali.
Lo ha stabilito la legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 736, apportando modifiche all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, dove era previsto anche con riferimento ai tributi locali (province e Comuni).
Si ricorda che tale norma era anche passata sotto il vaglio della Corte Costituzionale. La questione di legittimità era stata, infatti, sollevata dalla Regione Veneto che riteneva illegittima tale disposizione. Tuttavia la Corte Costituzionale (con Sentenza n. 121 del 5 giugno 2013, pubblicata sulla G.U. del 12 giugno 2013) ha rigettato il ricorso della Regione e ha confermato la piena validità della norma che, quindi, continuerà ad applicarsi, ma solo con riferimenti ai tributi erariali e regionali e non più anche per i tributi locali.