In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno con circolare n. 6/2017 del 17/03/2017 ha reso noto che nella G.U. - Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di domenica 28 maggio 2017 i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione con le seguenti denominazioni: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti"; "Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".
Ai fini dell'avvio dei procedimenti referendari, si forniscono di seguito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi - cioè dal 15 marzo 2017, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Si precisa che l'espressione "amministrazioni pubbliche" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO IL 25 MARZO 2017, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n. 62 del 15.03.2017). Si allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Ai fini dell'avvio dei procedimenti referendari, si forniscono di seguito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti.
Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi - cioè dal 15 marzo 2017, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".
Si precisa che l'espressione "amministrazioni pubbliche" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.
ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
Gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il consolato circa il proprio indirizzo di residenza.
Chi invece, essendo residente stabilmente all’estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.
La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO IL 25 MARZO 2017, ovvero entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali (in G.U. n. 62 del 15.03.2017). Si allega in proposito un modello (non vincolante) di opzione.
ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).
Tali elettori, se intendono partecipare al voto dall’estero, dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO IL 26 APRILE 2017 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una dichiarazione di OPZIONE.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale; oppure, di essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).