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ORDINANZA N. 15 DEL 13/3/2020: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 15 del 13/03/2020, ha stabilito: Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazi...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

13 marzo 2020

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Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 15 del 13/03/2020, ha stabilito:
 
  1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020, su tutto il territorio regionale è fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni. Sono consentiti esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
      ​2.  Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali 
          d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora.  

     3. E' consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi: .  
                 -    nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
                  -  nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
 
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
 
  1. La  trasgressione  degli  obblighi  di  cui  alla   presente  ordinanza  comporta,  altresì,  per l' esposizione al rischio di contagio del trasgressore, l'obbligo di segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione dell'ASL e l'obbligo immediato per il  trasgressore  medesimo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
 
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di isolamento domiciliare di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del  codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
 


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