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IMPRESE E SOCIETA’ INATTIVE - Cancellazione dal Registro imprese - Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014, riferisce sullo stato delle attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive da parte degli Uffici del Registro delle imprese e ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

3 febbraio 2014

notizia

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3665/C del 27 gennaio 2014, riferisce sullo stato delle attività inerenti le procedure di cancellazione delle imprese e società inattive da parte degli Uffici del Registro delle imprese e invita le Camere di Commercio:
a) ad un costante e puntuale impegno a tenere "pulito" il Registro delle imprese;
b) ad una rigorosa valutazione costi-benefici in merito al recupero di eventuali somme dovute dalle imprese inattive che hanno stazionato nel Registro delle imprese senza sopportare i relativi costi (diritti di segreteria, diritto annuale e sanzioni).
In merito al primo punto, il Ministero ricorda che, la presenza di un Registro delle imprese alleggerito delle posizioni non operative, oltre ad essere fonte di certezze giuridiche ed elemento principale per la statistica economica nazionale, garantisce una reale rappresentazione della consistenza numerica delle imprese che costituisce il parametro ai fini della determinazione del numero dei seggi del Consiglio camerale garantendone anche l'equa ripartizione ed infine determina l'ammontare dei costi ad esso relativi.
In merito al secondo punto, il Ministero ricorda che il D.P.R. n. 247 del 2004, sia al comma 6 dell'art. 2 (con riferimento alle imprese individuali, che al comma 5 dell'art. 3 (con riferimento alle società di persone) dispone che gli uffici del Registro delle imprese, dopo la cancellazione, hanno l'obbligo di valutare, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.
La determinazione di non procedere alla riscossione dovrà essere motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Il Ministero lamenta, a tale proposito, che, dopo circa dieci anni di vigenza del citato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, che ha regolamentato le procedure di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese, "ancona moltissime procedure restano monche in quanto prive della capacità di svolgere la funzione di recupero delle risorse economiche delle Camere".

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