Firmata dal Presidente Vincenzo De Luca l'ordinanza n.27 del 3 aprile 2020.
Ecco in sintesi cosa prevede:
1.2. Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con la seguente precisazione quanto al punto
2:
E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.)- gli interventi
urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
2.1 per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonche degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
1.3 Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n.l O, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n.46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n.50/2020); .
1.4 Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n.51/2020;
1.5 Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020 in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020·
1.6 Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n.53/2020;
1.7 Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. l 3, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n.57/2020 e n.58/2020;
1.8. Ordinanza n.26 del 31 marzo 2020, recante ulteriori misure per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA) pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020.
Ecco in sintesi cosa prevede:
- Con decorrenza dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020 sono confermate le misure di contenimento e prevenzione disposte con le seguenti ordinanze:
1.2. Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, pubblicata sul BURC n. 45/2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia su committenza privata e pubblica, con la seguente precisazione quanto al punto
2:
E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.)- gli interventi
urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziali, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.
2.1 per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l'avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l'edilizia sanitaria nonche degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l'obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente;
1.3 Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 e relativo chiarimento n.l O, in tema di rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania, pubblicati sul BURC n.46/2020 e 48/2020 (rettificato sul BURC n.50/2020); .
1.4 Ordinanza n.21 del 23 marzo 2020, in tema di disposizioni in tema di noleggio auto, con e senza conducente, pubblicata sul BURC n.51/2020;
1.5 Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020 in tema di limitazioni agli spostamenti, pubblicata sul BURC n. 53/2020·
1.6 Ordinanza n.24 del 25 marzo 2020, in tema di trasporto pubblico locale, pubblicata sul BURC n.53/2020;
1.7 Ordinanza n.25 del 28 marzo 2020 e relativo chiarimento n. l 3, in tema di ristorazione, commercio al dettaglio, fiere e mercati al dettaglio pubblicati sul BURC n.57/2020 e n.58/2020;
1.8. Ordinanza n.26 del 31 marzo 2020, recante ulteriori misure per i Comuni di Ariano Irpino (AV), Sala Consilina, Polla, Caggiano, Atena Lucana, Auletta (SA) pubblicata con rettifica sul BURC n. 62/2020.
- Nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2020 è interdetto l'accesso alla frazione di Madonna dell' Arco del Comune di Sant' Anastasia (NA), salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti strettamente indispensabili. A tal fine, è fatto divieto agli esercenti del servizio di trasporto pubblico locale anche non di linea, di effettuare fermate all'interno del territorio di detta frazione ed è disposta la chiusura delle strade di accesso alla frazione medesima, come individuate dal Comune, sentita la Prefettura competente.
- E' fatta raccomandazione alle Diocesi della regione di assicurare la sospensione di qualsiasi forma di riunione, manifestazione, iniziativa, evento e cerimonia di carattere religioso in luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto diretto o indiretto, tra le persone.
- E' affidato ai Comuni il compito di assicurare il controllo sulle strade e sulle piazze ospitanti tradizionalmente processioni, manifestazioni ed eventi di carattere religioso, anche legati alla settimana Santa, al fine dello scrupoloso rispetto delle vigenti misure di contenimento e prevenzione del contagio.
- Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui ali'art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.