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CORONAVIRUS, ORD. N. 14 DEL PRESIDENTE VINCENZO DE LUCA

Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 14 del 12/03/2020, ha stabilito: Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 salvo proroghe, è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi ...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 marzo 2020

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Il Presidente Vincenzo De Luca, con propria ordinanza n. 14 del 12/03/2020, ha stabilito:
  1. Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 salvo proroghe, è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di TPL, sulla base delle esigenze dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto. In particolare:​​per il servizi di TPL terrestri (su ferro e su gomma) è disposta la riduzione sino al 50% dei programmi ordinari per i servizi di TPL marittimo, dai porti sorgitori della terraferma di Pozzuoli Napoli e Sorrento per le isole del Golfo,  è disposta la limitazione  dei  servizi a  tre corse di andata e tre corse di ritorno per ogni direttrice e per ogni tipologia di unità navali (unità veloci e navi ro/ro pax), al fine di garantire la continuità territoriale per motivi sanitari, lavorativi e di approvvigionamento dei beni di prima necessità.
  1. Le aziende di trasporto adeguano la propria programmazione alle disposizioni di cui al comma 1 e comunicano i nuovi programmi di servizio -e le eventuali integrazioni- alla Direzione Generale   Mobilità   della Regione   Campania.   Dalla data  di  comunicazione l' espletamento del servizio è effettuato secondo la nuova programmazione.
  1. Eventuali modifiche della programmazione presentata sono consentite esclusivamente alla presenza di necessità o istanze urgenti e non differibili e devono essere comunicate alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania.
  1. E' fatto il salvo il potere della Direzione Generale Mobilità della Regione Campania di disporre modifiche ai programmi comunicati ai sensi dei commi precedenti, sulla base di even tuali esigenze di interesse pubblico.
  1. E' fatto obbligo alle aziende di trasporto di assicurare l'esecuzione delle misure disposte con la presente Ordinanza e di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art.650 del codice penale.
  2. I soggetti competenti assicurano l'esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.

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