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Commercio in forma ambulante – Niente più autorizzazione – Sufficiente la SCIA – Pareri del Ministero dello Sviluppo Economico

L''esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, nonostante che l''art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 preveda che debba essere preventivamente "autorizzato dal Comune" in cui l’interessato intende av...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

23 settembre 2013

notizia

L'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, nonostante che l'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998 preveda che debba essere preventivamente "autorizzato dal Comune" in cui l’interessato intende avviare l’attività, può avere inizio anche a seguito della presentazione di una mera segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Lo ha chiarito il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Divisione IV, promozione della concorrenza, con due distinte risoluzioni con le Risoluzioni n. 74808 del 6 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Puglia) e n. 86951 del 24 maggio 2013 (diretta ad un Comune della Regione Lazio).
Secondo il Ministero sussiste la possibilità che per tale attività vi possa essere una revisione delle modalità di accesso, finalizzata sia alla semplificazione che a una più efficace azione di controllo da parte della Pubblica Amministrazione, e che l’autorizzazione iniziale al commercio su aree pubbliche sia da considerare ormai solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa e che pertanto sia ormai sostituita dalla SCIA.

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