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Avviso pubblico - Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Prot. n. 594 Oliveto Citra, li 18/01/2017 AVVISO PUBBLICO FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO (di cui all''art.11 del Decreto Le...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

9 novembre 2016

Data di scadenza

24 agosto 2023

avviso

Prot. n. 594                                                                                                         Oliveto Citra, li 18/01/2017

 
AVVISO PUBBLICO
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
(di cui all'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77)
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO 
Facendo seguito all’avviso pubblicato in data 09/11/2016 n. 11763 con scadenza 16/01/2017,

RENDE NOTO a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati entro e non oltre il termine perentorio del 30/01/2017 ore 14:00.
 
Tanto al fine di allineare il termine di scadenza previsto dall’avviso pubblico del Comune al termine massimo stabilito dalla Regione Campania.
 
Il presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.
Il  Responsabile del procedimento IL SINDACO
geom. Ulderico Iannece dott. Carmine Pignata

Prot. n. 11763_  Oliveto Citra, li 09/11/2016

Avviso pubblico
Fondo per la prevenzione del rischio sismico
(di cui all'art.11 del Decreto Legge 28.04.2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77)
INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PRIVATI

IL SINDACO

in attuazione dell'articolo 14, comma 3, dell’Ordinanza della Protezione Civile n.4007/2012 (nel seguito: Ordinanza) nonché delle delibere di Giunta regionale n°118 del 27/05/2013 in BURC n°29 del 03/06/2013, n°814 del 23/12/2015 in BURC n°1 del 04/01/2016, n°482 del 31/08/2016 in BURC n° 63 del 26/9/2016 e delle relative “Istruzioni Operative” emanate dalla U.O.D. 08 - Servizio Sismico della D.G.53_08 LL.PP. e Protezione Civile.

RENDE NOTO
a tutti i cittadini, che è possibile presentare richiesta di incentivo per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati.
Le risorse disponibili ammontano a complessivi 3.587.860,66, comprensivi degli oneri assistenza tecnica a favore dei Comuni in cui sono ubicati gli edifici destinatari dei finanziamenti.
E' previsto l’eventuale scorrimento delle graduatorie, con attuazione delle successive Ordinanze, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie connesse ai trasferimenti da parte del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a valere sul fondo prevenzione rischio sismico di cui alla legge n.77 del 24/06/09.

SOGGETTI AMMESSI
Ai sensi dell’art.2 dell’Ordinanza i contributi possono essere erogati, nei limiti delle risorse disponibili, solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei seguenti requisiti:
  • oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (per esempio sono esclusi gli immobili vuoti o non utilizzati stabilmente per oltre i due terzi dei millesimi di proprietà);
  • non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data del presente avviso, ovvero che usufruiscano di contributi pubblici per le medesime finalità (es. chi ha usufruito di un contributo pubblico per intervento locale può richiedere il contributo per l’adeguamento sismico);
  • non ricadere nella fattispecie di cui all’art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria - (comma 4);
  • non ricadono nel regime degli “aiuti di stato” (per le attività produttive) - a tal fine la domanda di contributo (allegato C) deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all’allegato D delle “Istruzioni Operative”.
    I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l’inammissibilità al contributo.
    Ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 dell’Ordinanza sono esclusi dal contributo:
    a. edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l’assetto idrogeologico (PAI); b. edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
    c. edifici progettati o adeguati secondo le N.T.C. emanate nel 1984 o successive, a meno che il Comune non abbia subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole; d. le istanze relative a sole pertinenze.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

La misura massima del contributo per il singolo edificio, da destinare unicamente agli interventi sulle parti strutturali ed entro il limite delle risorse disponibili, è quella stabilita dall'articolo 12 dell’Ordinanza, secondo la seguente tabella:
INTERVENTO CONTRIBUTO
Rafforzamento
locale
euro 100 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari (unità destinate all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva).
Miglioramento sismico euro 150 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
Demolizione e ricostruzione euro 200 per ogni mq di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità abitative e euro 20.000 moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
In considerazione della finanziabilità di interventi unicamente sulle parti strutturali dell’edificio oggetto di intervento, nel quadro economico le opere previste in progetto devono essere suddivise in categorie distinte tra opere finanziabili e opere non finanziabili.
Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell’accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA:
  1. Opere finanziabili - opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle parti strutturali, tenendo distinte quelle che rientrano nella soglia massima del contributo concesso da quelle eccedenti.
  2. Opere non finanziabili - tutte le opere che non ricadono nel punto a).
    Sono finanziabili anche le spese tecniche nella misura massima del 10% delle opere strutturali finanziabili.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall’Ordinanza, i seguenti interventi:
  • interventi di rafforzamento locale, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 dell’Ordinanza rientrano nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” dalle vigenti norme tecniche;
  • interventi di miglioramento/adeguamento sismico - per i quali le vigenti norme tecniche prevedono una valutazione della sicurezza pre e post intervento;
  • interventi di demolizione e ricostruzione.
    Gli interventi di rafforzamento locale sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 dell’Ordinanza, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall’intervento e a condizione che l’edificio non abbia carenze gravi. L’assenza di carenze gravi deve essere accertata con riferimento all’allegato 5 dell’Ordinanza.
    Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 dell’Ordinanza, gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
    Ricadono, tra l’altro, in questa categoria gli interventi:
  • volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
  • volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
  • volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.
    In caso di miglioramento sismico - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l’intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.
    Gli interventi di demolizione e ricostruzione, ai sensi dell’art. 13 comma 3 dell’Ordinanza, devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.
    La demolizione e ricostruzione in sito non è ammessa per gli edifici ricadenti in aree già classificate R4, nei vigenti piani per l’assetto idrogeologico (PAI), o nella zona rossa del Vesuvio e dei Campi Flegrei.
    In ogni caso, la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull’edificio, inteso come unità strutturale minima di intervento (U.M.I.), la cui definizione è riportata all’allegato 6 delle Ordinanze: “Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione e' bassa e' possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se cosi' non e' il progettista definisce l'unita' minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso”.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

La richiesta di contributo, redatta obbligatoriamente, a pena di esclusione, secondo lo schema di domanda contenuto nell'allegato C delle “Istruzioni Operative”, dovrà pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 16/01/2017 presso l’ufficio protocollo del Comune di Oliveto Citra – piano terra – Via Vittorio Emanuele II n. 46.
Non saranno ammesse richieste formulate in maniera diversa.
Le richieste sono ammesse a contributo da parte della Regione Campania fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno ritenute valide le richieste di contributo pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso.

ADEMPIMENTI
Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse per via informatica alla Regione, che provvederà ad inserirle in apposita graduatoria di priorità. Il Responsabile del Procedimento comunale curerà l'istruttoria delle domande di contributo presentate dai privati e dovrà trasmettere al Servizio Sismico regionale, entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, il database generato dal software.
I Comuni che non trasmetteranno i files con le modalità e nei termini sopra indicati saranno esclusi dalla concessione di contributi, ricadendo in tal caso la responsabilità per eventuali contenziosi per la mancata concessione di contributi a privati che ne dovesse derivare esclusivamente sulla Amministrazione Comunale inadempiente.
La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività istruttoria.
Analogamente per i controlli in fase di realizzazione dei lavori.  Nella fase di informatizzazione delle istanze il Responsabile del procedimento comunale effettuerà uno screening preliminare tenendo conto delle check list predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile  - allegato G alle “Istruzioni Operative”.
La Regione Campania provvederà a formulare, e pubblicare sul BURC, la graduatoria provvisoria delle istanze pervenute a livello regionale.
Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, la Regione seguirà i criteri di priorità previsti dall’Allegato 3 dell’Ordinanza, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga o individuate dall'analisi della CLE.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria sul BURC della Regione Campania avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo
I soggetti privati inseriti in graduatoria che ritengono che il punteggio attribuito, sulla base dei criteri espressamente indicati nelle ordinanze, sia errato potranno produrre alle competenti Amministrazioni Comunali motivata istanza di revisione. I responsabili del procedimento comunali, dopo aver valutato le eventuali istanze di revisione del punteggio e averle considerate meritevoli di accoglimento, le trasmettono alla Regione – U.O.D. Servizio Sismico.
Si specifica che le richieste di revisione del punteggio possono essere accolte solo dovute ad errori, da parte degli uffici comunali preposti, nel caricamento dei dati dichiarati nelle domande nel software di gestione messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile oltre che a evidenti errori di calcolo del punteggio stesso (secondo quanto stabilito dalle ordinanze), fermo restando che i dati dichiarati dai partecipanti in sede di domanda di contributo non possono essere rettificati. Pertanto tutte le osservazioni che chiedono una modifica e/o una integrazione e/o specificazione dei dati precedentemente dichiarati nella domanda di contributo non possono essere accolte.
Le richieste di rettifica, dovranno pervenire alla Giunta Regionale della Campania–U.O.D. 08 Servizio Sismico, esclusivamente per il tramite del Responsabile del procedimento comunale entro e non oltre 30 gg naturali e consecutivi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul BURC, trascorsi i quali saranno pubblicate le graduatorie definitive. Non saranno prese in considerazione richieste di rettifica pervenute in forma diversa oppure oltre il termine sopra indicato.
La pubblicazione della graduatoria definitiva sul BURC della Regione Campania avrà valore di notifica per i soggetti destinatari del contributo. Successivamente, la Regione provvederà al trasferimento ai Comuni delle risorse, messe a disposizione dal Dipartimento per la Protezione Civile, per l’assegnazione ai beneficiari, secondo le modalità descritte al paragrafo successivo.
La Regione si riserva, comunque, di non procedere all’approvazione delle graduatorie o, comunque, in generale al perfezionamento delle procedure in presenza di eventuali vincoli derivanti dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

TEMPISTICHE, LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
I soggetti collocati utilmente nelle graduatorie definitive devono presentare al Comune un progetto di intervento coerente con la richiesta presentata, unitamente all’attestazione (secondo lo schema delle Istruzioni Operative  allegato E)  a firma di un professionista abilitato per la redazione di progetti di tipo strutturale ed iscritto all’Albo professionale, entro:
  • il termine di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive per gli interventi di rafforzamento locale;
  • il termine di 180 giorni dalla pubblicazione sul BURC del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
    Acquisito il progetto esecutivo, il Comune provvederà alla verifica di coerenza con le finalità delle Ordinanze e con quanto previsto nelle “Istruzioni Operative”. Al termine della fase istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento comunale, il Comune provvede, previa acquisizione di copia dell'autorizzazione sismica/deposito sismico ai sensi della L.R. 9/83 smi rilasciata dal competente Genio Civile (nel caso in cui le funzioni non siano state trasferite ai Comuni), alla formale ammissione a contributo unitamente al rilascio del titolo abilitativo edilizio. Il Comune è tenuto ad acquisire previamente dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l’applicazione del D.Lgs.  6/9/2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13/98/2010 n. 136”). Successivamente, provvederà a trasmettere al Servizio Sismico copia dei provvedimenti di ammissione a contributo, unitamente agli esiti dei controlli effettuati.
    I lavori dovranno iniziare entro 30 giorni dalla comunicazione all’interessato dell’ammissione a contributo e dovranno essere completati:
  • entro 270 giorni (nel caso di rafforzamento locale),
  • entro 360 giorni (nel caso di miglioramento sismico)
  • entro 450 giorni (nel caso di demolizione e ricostruzione).
    Il Comune notificherà alla Regione i nominativi degli eventuali soggetti inadempienti, in modo che si possa procedere allo scorrimento della graduatoria. La Regione per il tramite del Servizio Sismico, una volta acquisita la comunicazione del Comune circa l’effettivo inizio dei lavori da parte del Soggetto beneficiario, procederà, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a trasferire i fondi al Comune.
    Il Comune, per il tramite del Responsabile del procedimento comunale, eroga ai beneficiari i contributi concessi, secondo le seguenti modalità (Allegato 6 Ordinanza) e specificatamente:
  • una prima rata, pari al 30% del contributo concesso, è erogata al momento dell’esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
  • una seconda rata, pari al 40% del contributo concesso, è erogata al momento dell’esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a contributo;
  • la rata del 30% finale viene erogata a saldo al completamento dei lavori strutturali ammessi a contributo. Nel caso di lavori che richiedono il collaudo statico, la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
    L’avanzamento dei lavori è documentato al Comune attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori comprensiva della documentazione fotografica degli interventi effettuati. In caso di superamento dei termini di conclusione, la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all’1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.  Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell’eventuale applicazione di riduzioni del contributo.
    Una volta entrati in graduatoria con una tipologia di intervento questa non può essere assolutamente cambiata in senso di diminuzione di sicurezza (es. da miglioramento a rafforzamento), ma è possibile in aumento di sicurezza (es. da rafforzamento a miglioramento) con i maggiori oneri derivanti a carico del proprietario. Nel caso di diminuzione di sicurezza la Regione procede alla revoca del contributo, con recupero delle somme eventuale erogate maggiorate degli interessi legali, ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria.
    Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi delle varianti risultano completamente a carico del beneficiario. Le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune ed enti preposti, e comunicate al Servizio Sismico.
    La Regione Campania, tramite gli uffici preposti, effettuerà dei controlli a campione sul posto sulle istanze prodotte dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, con la possibilità di revocare eventuali contributi non corrispondenti a quanto dichiarato e certificato, con successiva denuncia alle autorità competenti, previo richiesta di rimborso di eventuali somme già erogate. L’ufficio tecnico comunale potrà effettuare anche delle verifiche in situ per controllare lo stato di esecuzione dei lavori.
    Per tutto quanto non indicato e precisato nel presente bando, si rinvia alle Istruzioni operative approvate dalla G.R. della Campania – Direzione Generale 08 lavori Pubblici e Protezione civile – U.O.D. 08 Servizio Sismico con decreto dirigenziale n. 1281 del 27/10/2016 (in BURC n. 71 del 31/10/2016).
    I1 presente avviso è pubblicato nell'Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale del Comune.
Il  Responsabile del procedimento IL SINDACO
geom. Ulderico Iannece dott. Carmine Pignata
 
 

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