L'ANCI – Dipartimento attività produttive, al fine di chiarire alcuni aspetti della norma, ha pubblicato una nota di indirizzi in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli.
Il riferimento è in modo particolare all'art. 30-bis, che ha, tra l'altro, aggiunto il comma 8-bis all’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilendo che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Si tratta di una novità per il settore agricolo: fino ad oggi, infatti, il consumo sul posto di prodotti degli agricoltori era possibile solo per le aziende agrituristiche.Al fine di consentire una uniforme applicazione della predetta disposizione su tutto il territorio nazionale, l'ANCI ha ritenuto opportuno fornire indicazioni analitiche sulle modalità di effettuazione della somministrazione non assistita da parte degli imprenditori agricoli che esercitino la vendita diretta, precisando "ciò che è consentito" e "ciò che non è consentito".