Il commercio elettronico di veicoli nuovi o usati è da ritenersi legittimo.
Lo ha chiarito il Ministero dell’interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013, di risposta ad un quesito posto dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Questi siti, rileva il Ministero, in realtà svolgono, sostanzialmente, "attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici" e si pongono come "meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni on-line".
Di fatto, la vendita materiale di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi on-line, poiché la trascrizione al PRA impone che l’atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione.
In questi casi, per lo svolgimento di tale attività che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto terzi (agenzia d'affari) torna applicabile il disposto di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931, e pertanto è richiesta la preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente.
Nel caso in cui, i siti siano, invece, riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 126 del medesimo R.D. n. 773/1931, prevista per il commercio di cose antiche o usate.
Lo ha chiarito il Ministero dell’interno, Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale con la nota 557/PAS/U/007463/13500.A(8) del 19 aprile 2013, di risposta ad un quesito posto dalla Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.
Questi siti, rileva il Ministero, in realtà svolgono, sostanzialmente, "attività di natura preliminare e promozionale, al pari di altri possibili strumenti non elettronici" e si pongono come "meri intermediari nella compravendita dei veicoli pubblicizzati ospitando le inserzioni e gli annunci di vendita dei proprietari, descrizioni tecniche, stato d'uso, prezzo, ecc., ovvero fornendo consulenza e indicazioni in vista della vendita o dell'acquisto, che non avvengono mediante mere comunicazioni on-line".
Di fatto, la vendita materiale di autoveicoli, nuovi o usati, non può perfezionarsi on-line, poiché la trascrizione al PRA impone che l’atto di cessione debba essere redatto nelle forme di legge, che richiedono l’incontro fisico dell’acquirente e del venditore, in occasione della stipula del relativo contratto, oggetto di successiva trascrizione.
In questi casi, per lo svolgimento di tale attività che consiste in una forma di promozione della conclusione di contratti per conto terzi (agenzia d'affari) torna applicabile il disposto di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931, e pertanto è richiesta la preventiva comunicazione al Comune territorialmente competente.
Nel caso in cui, i siti siano, invece, riconducibili agli stessi fabbricanti, concessionari o rivenditori, che descrivono e pubblicizzano i propri prodotti, le pagine web non sono altro che una vetrina virtuale e, quindi, nel caso in cui le vetture in vendita siano usate, il prestatore è tenuto a fare una preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 126 del medesimo R.D. n. 773/1931, prevista per il commercio di cose antiche o usate.