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Testamento Biologico – Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Si comunica che, con deliberazione n. 22 dell’ 11/07/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale concernente le “ la gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario ( DAT )“. La legge 2...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

25 luglio 2018

notizia

Si comunica che, con deliberazione n. 22 dell’ 11/07/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento Comunale concernente le “ la gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario  ( DAT )“.
La legge 22 dicembre 2017 n. 219 sopra citata, avente ad oggetto le “Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento”, stabilisce che la persona interessata, chiamata “disponente”, possa esprimere le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT”.

Le DAT sono le disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione dell’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito all’accettazione o rifiuto di:
  • Accertamenti diagnostici
  • Scelte terapeutiche (in generale)
  • Singoli trattamenti sanitari (in particolare)
Le DAT si esprimo attraverso:
  • Atto pubblico notarile
  • Scrittura privata autenticata dal notaio
  • Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza del disponente.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, residente nel Comune, può esprimere le DAT.
Il disponente può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario“, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenta in modo conforme alla volontà espressa nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT.
Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario, il disponente può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” e, a sua volta, il fiduciario stesso dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario” .
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario dovrà essere allegata, per costituirne parte integrante, alle DAT.
In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina non produce effetti.
La normativa sopra indicata e la successiva Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n. 15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sull‘applicazione della legge n. 219/2017, prevede che il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza le disposizioni anticipate di trattamento-DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.

Dal  1° agosto 2018 si potranno consegnare all’ufficio di Stato Civile del Comune le DAT previo appuntamento telefonico (0828 799209 – 210 -)  previa compilazione del modulo di dichiarazione che trovate quivi allegato in uno al Regolamento ed alla delibera di istituzione.

Allegati:
dichiarazione sostitutiva
regolamento DAT
delibera DAT

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