Ord. n. 2
OGGETTO: Sospensione temporanea Zona a Traffico Limitato di cui all’Ordinanza n. 8
del 05.08.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la circolazione e la sosta nel Centro Abitato sono disciplinate e regolamentate con Ordinanza n. 36/1996, così come modificata dalle successive n. 09/1999 – n. 61/2002 – n. 63/2001 – n. 24/2002 – n. 47/2003 – n. 22/2004 e n. 17/2013 ;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 1 del 14.01.2016 avente oggetto “Sospensione temporanea della circolazione in Via Roma - Corso Umberto I° - Via Michele Tito” si è ordinato che :
Dalle ore 07,00 del giorno 18.01.2016 alle ore 24,00 del giorno 27.01.2016:
1. è sospesa la circolazione mediante il divieto di transito a tutte le categorie di utenti
in Corso Umberto I° e in Via Michele Tito, con esclusione dei residenti che dovranno
adottare le opportune cautele;
2. è sospesa la circolazione mediante il divieto di transito agli autobus (cat. M2 e
superiori) agli autocarri (cat. N2 e superiori) ai rimorchi (cat. O tutti) e alle macchine
agricole e operatrici in Via Roma in Corso Umberto I° e in Via Michele Tito;
3. i veicoli, con esclusione delle categorie di cui al punto 2, per bypassare il tratto di
strada interessato dalla sospensione della circolazione, potranno avvalersi della
strada di penetrazione del centro storico con itinerario Via San Gerardo Maiella –
Piazza Carlo Alberto – Via D. Vietri – Piazza Garibaldi e viceversa;
4. i veicoli delle categorie di cui al punto 2, per bypassare il tratto di strada
interessato dalla sospensione della circolazione, potranno avvalersi della strada
comunale Fianello – Palate – Madonna di Loreto o in alternativa potranno avvalersi
della strada comunale di località Vallepote;
5. si istituisce il senso unico alternato in Via D. Vietri.
RITENUTO che il punto 3. della predetta Ordinanza da la possibilità agli utenti della strada di avvalersi della strada di penetrazione del centro storico che sbocca in Piazza Garibaldi;
VISTO l’art. 38 comma 2 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 10.05.2006, riconfermato con i successivi n. 5657 del 18.06.2014, n. 632 del 21.01.2015 e n. 3590 del 13.04.2015;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 in materia di funzioni dirigenziali;
VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e reg. di Esec. n. 495, approvato con D.P.R. del 16.12.1992;
ORDINA
la sospensione temporanea dell’efficacia dell’ordinanza n. 08 del 05.08.2014 dalle ore 07,00 del giorno 18.01.2016 alle ore 24,00 del giorno 27.01.2016.
DISPONE
- la pubblicazione della presente all’Albo on-line del Comune di Oliveto Citra;
Si incarica gli organo di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. per l’esecuzione ed il controllo della presente.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministero ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione.
Dalla Residenza Comunale, lì 14 gennaio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
Comandante la Polizia Municipale
-Tenente Giuseppe IANNECE-
OGGETTO: Sospensione temporanea Zona a Traffico Limitato di cui all’Ordinanza n. 8
del 05.08.2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la circolazione e la sosta nel Centro Abitato sono disciplinate e regolamentate con Ordinanza n. 36/1996, così come modificata dalle successive n. 09/1999 – n. 61/2002 – n. 63/2001 – n. 24/2002 – n. 47/2003 – n. 22/2004 e n. 17/2013 ;
CONSIDERATO che con l’Ordinanza n. 1 del 14.01.2016 avente oggetto “Sospensione temporanea della circolazione in Via Roma - Corso Umberto I° - Via Michele Tito” si è ordinato che :
Dalle ore 07,00 del giorno 18.01.2016 alle ore 24,00 del giorno 27.01.2016:
1. è sospesa la circolazione mediante il divieto di transito a tutte le categorie di utenti
in Corso Umberto I° e in Via Michele Tito, con esclusione dei residenti che dovranno
adottare le opportune cautele;
2. è sospesa la circolazione mediante il divieto di transito agli autobus (cat. M2 e
superiori) agli autocarri (cat. N2 e superiori) ai rimorchi (cat. O tutti) e alle macchine
agricole e operatrici in Via Roma in Corso Umberto I° e in Via Michele Tito;
3. i veicoli, con esclusione delle categorie di cui al punto 2, per bypassare il tratto di
strada interessato dalla sospensione della circolazione, potranno avvalersi della
strada di penetrazione del centro storico con itinerario Via San Gerardo Maiella –
Piazza Carlo Alberto – Via D. Vietri – Piazza Garibaldi e viceversa;
4. i veicoli delle categorie di cui al punto 2, per bypassare il tratto di strada
interessato dalla sospensione della circolazione, potranno avvalersi della strada
comunale Fianello – Palate – Madonna di Loreto o in alternativa potranno avvalersi
della strada comunale di località Vallepote;
5. si istituisce il senso unico alternato in Via D. Vietri.
RITENUTO che il punto 3. della predetta Ordinanza da la possibilità agli utenti della strada di avvalersi della strada di penetrazione del centro storico che sbocca in Piazza Garibaldi;
VISTO l’art. 38 comma 2 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Sindacale n. 24 del 10.05.2006, riconfermato con i successivi n. 5657 del 18.06.2014, n. 632 del 21.01.2015 e n. 3590 del 13.04.2015;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’art. 107 in materia di funzioni dirigenziali;
VISTO il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e reg. di Esec. n. 495, approvato con D.P.R. del 16.12.1992;
ORDINA
la sospensione temporanea dell’efficacia dell’ordinanza n. 08 del 05.08.2014 dalle ore 07,00 del giorno 18.01.2016 alle ore 24,00 del giorno 27.01.2016.
DISPONE
- la pubblicazione della presente all’Albo on-line del Comune di Oliveto Citra;
Si incarica gli organo di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S. per l’esecuzione ed il controllo della presente.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Ministero ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione e attuazione.
Dalla Residenza Comunale, lì 14 gennaio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE
Comandante la Polizia Municipale
-Tenente Giuseppe IANNECE-