Con riferimento all’Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2020 (COVID-19 – Edilizia – Sospensione dei cantieri pubblici e privati), si forniscono i seguenti chiarimenti:
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, l’ordinanza predetta, per effetto dell’art. 35 del D.L. n. 9/2020, è inefficace.
Si invitano le imprese ad adottare e applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
Il Sindaco
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17/03/2020, l’ordinanza predetta, per effetto dell’art. 35 del D.L. n. 9/2020, è inefficace.
Si invitano le imprese ad adottare e applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale.
Il Sindaco