La qualificazione del locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 2207 depositata il 19 aprile 2013.
L’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, che ne consente l’avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività. Ne consegue che la qualificazione di un locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.
In precedenza, solo per i circoli privati era sufficiente la comunicazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti bevande, in quanto si avvalevano della disciplina speciale, dettata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che ne consentiva l’avvio previa comunicazione di inizio attività.
La qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico non rileva nemmeno per quanto attiene l’attività di svago con video giochi.
Infatti, l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. è sempre soggetta a licenza sia che trattasi di aree aperte al pubblico, sia di circoli privati. In base al disposto del T.U.L.P.S., in ogni caso, ai fini dell’esercizio dell’attività di sala giochi, non si può prescindere dal rilascio della licenza.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la Sentenza n. 2207 depositata il 19 aprile 2013.
L’art. 64 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 147 del 6 agosto 2012, che ne consente l’avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività. Ne consegue che la qualificazione di un locale come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.
In precedenza, solo per i circoli privati era sufficiente la comunicazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti bevande, in quanto si avvalevano della disciplina speciale, dettata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che ne consentiva l’avvio previa comunicazione di inizio attività.
La qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico non rileva nemmeno per quanto attiene l’attività di svago con video giochi.
Infatti, l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. è sempre soggetta a licenza sia che trattasi di aree aperte al pubblico, sia di circoli privati. In base al disposto del T.U.L.P.S., in ogni caso, ai fini dell’esercizio dell’attività di sala giochi, non si può prescindere dal rilascio della licenza.