L'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di unasocietà che non ha indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa venga integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2/2009). Trascorso inutilmente tale periodo la domanda verrà respinta e considerata come non presentata.
E' questo il Parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, n. 1714/2013 del 10 aprile 2013, divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013.
Tale impostazione è oggi avvalorata anche dal disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.
E' questo il Parere della Seconda Sezione del Consiglio di Stato, n. 1714/2013 del 10 aprile 2013, divulgato dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3660/C del 24 aprile 2013.
Tale impostazione è oggi avvalorata anche dal disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012, nella parte in cui, dopo aver esteso l'obbligo di comunicazione della PEC alle imprese individuali, dispone che l'ufficio del Registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di una impresa individuale che non abbia indicato il proprio indirizzo di PEC, in luogo della sanzione, sospende la domanda per un massimo di 45 giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.