La circolare fornisce chiarimenti per evitare il fenomeno dell’abusivismo
Con circolare 36889/2024 del 9 maggio, il Ministero dell'Interno interviene sul tema dell'abusivismo negli spettacoli dal vivo, connesso all'applicazione 'distorta' delle semplificazioni apportate dall'art. 38-bis del DL 76/2020, convertito. con modificazioni, dalla legge 120/2020, di cui nella circolare si richiamano tutte le specifiche (per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dì requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata dì inizio attività (SCIA).
L'ambito di applicazione è circoscritto ad attività culturali quali teatro, danza, musica, musical, ecc., ma nello specifico si è osservato che taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locate da ballo, laddove al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.
Per questi motivi, si riepilogano gli elementi costitutivi dell'art.38-bis del DL 76/2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990:
- tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, dove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità;
- dimensioni dell'evento: massimo 2000 partecipanti;
- durata dell'evento: orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.
La circolare prosegue elencando le differenze - e le esenzioni - rispetto alle attività ex artt. 68, 69 e 80 TULPS e l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art.100 TULPS.