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Maggiori informazioni

Semplificazione spettacoli dal vivo

Il Ministero dell'Interno interviene sul tema dell'abusivismo negli spettacoli dal vivo


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

13 maggio 2024

notizia

La circolare fornisce chiarimenti per evitare il fenomeno dell’abusivismo

Con circolare 36889/2024 del 9 maggio, il Ministero dell'Interno interviene sul tema dell'abusivismo negli spettacoli dal vivo, connesso all'applicazione 'distorta' delle semplificazioni apportate dall'art. 38-bis del DL 76/2020, convertito. con modificazioni, dalla legge 120/2020, di cui nella circolare si richiamano tutte le specifiche (per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 01, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dì requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata dì inizio attività (SCIA).

L'ambito di applicazione è circoscritto ad attività culturali quali teatro, danza, musica, musical, ecc., ma nello specifico si è osservato che taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locate da ballo, laddove al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.

Per questi motivi, si riepilogano gli elementi costitutivi dell'art.38-bis del DL 76/2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 241/1990:

  1. tipologia dell'evento: specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, dove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità;
  2. dimensioni dell'evento: massimo 2000 partecipanti;
  3. durata dell'evento: orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.

La circolare prosegue elencando le differenze - e le esenzioni - rispetto alle attività ex artt. 68, 69 e 80 TULPS e l'applicazione della misura inibitoria di cui all'art.100 TULPS.

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