Versamenti
La rata di saldo è calcolata con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell’anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell’anno.
Quindi per un immobile posseduto da marzo 2021 si paga l'acconto calcolato con le aliquote 2020 per 4 mesi ed il saldo calcolato con le aliquote 2021 per 6 mesi cui si deve sommare il conguaglio per la eventuale differenza di aliquote sui prima 4 mesi.
Imu 2021 prima casa di lusso e pertinenze prima casa
Ricordiamo che l'Imu 2021 non si paga sulle prime case, a meno che queste non appartengano alle categorie catastali (A/1, A/8, A/9) e siano considerate case di lusso.
Sull'abitazione principale si applica un'aliquota agevolta del 4 per mille e una detrazione di 200 euro.
L'Imu non si paga neppure sulle pertinenze dell'abitazione principale, cioè quelle che appartengono alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite di tre.
Imu 2021 seconda casa
La seconda rata dell'Imu 2021 si paga sulla seconda casa e sugli immobili diversi dall'abitazione principale.
L'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscribile al catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i compenenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente o risiedono anagraficamente.
Imu 2021: aliquote seconda casa
Per quanto riguarda il saldo Imu 2021, il Dipartimento delle Finanze, nella risoluzione n. 8/Df del 21 settembre 2021, ha ribadito che per la seconda rata del 21 dicembre 2021 devono essere utilizzate:
- le aliquote 2021 se le reletive delibere comunali sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2021.
- in caso di mancata pubblicazione entre la suddetta data, il calcolo dovrà essere eseguito con le aliquote del 2020.
Le novità della Legge di Bilancio 2021
La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha introdotto alcune novità per il pagamento dell'IMU 2021.
Pensionati esteri
La prima novità è relativa all'introduzione (o per meglio dire, la reintroduzione, visto che una previsione analoga esisteva anche precedentemente alla riforma Imu, entrata in vigore lo scorso anno) di una forma di agevolazione per i pensionati residenti all’estero.
Il comma 48 dell’articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione Imu per i titolari di pensioni maturate all’estero. Dal 1 gennaio 2021, l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell’Imu dovuta.
Immobili inagibili
La Legge di bilancio 2021 prevede inoltre una disposizione finalizzata ad agevolare taluni immobili interessati in passato da calamità naturali.
Il comma 1116 stabilisce infatti che, per taluni comuni delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, l’esenzione Imu prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
L’individuazione di tali comuni è contenuta nei seguenti provvedimenti:
- per le regioni Lombardia e Veneto si deve far riferimento all’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012 e all’articolo 67-septies D.L. 83/2012, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati;
- per la regione Emilia Romagna occorre far riferimento all’articolo 15, comma 6, D.L. 162/2019.