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Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per i negozi che vendono alcolici: indirizzi applicativi

L''Agenzia dei Monopoli e delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti in merito alla reintroduzione dell''obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici Con circolare prot.131411/RU del 20 settembre 2019, l''Agenzia delle Dogane ...


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Data di pubblicazione

25 settembre 2019

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L'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti in merito alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici

Con circolare prot.131411/RU del 20 settembre 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi che vendono prodotti alcolici, disposta dall'c.1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), che ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2 d.lgs. 504/1995, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della legge 124/2017.

In merito, l'Agenzia chiarisce che:

  • gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici;
  • analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia;
  • diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del d.lgs. 504/1995 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio;
  • per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, si ricorda che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del d.lgs. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane;
  • le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

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