Referendum popolare abrogativo del 17/4/2016 –
Voto degli elettori all'estero
- Con decisione del Consiglio dei Ministri adottata il 10 febbraio è stata determinata la data del 17 aprile 2016 per il REFERENDUM ABROGATIVO della norma che prevede che i permessi e le concessioni a esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti di idrocarburi entro dodici miglia dalla costa abbiano la "durata della vita utile del giacimento” (referendum popolare per l’abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell’art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2016], limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»).
- ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE
- ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO (MINIMO TRE MESI)
Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE.
Si fa riserva di comunicare la data di scadenza non appena sarà pubblicato il Decreto di indizione.
L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (trovarsi per motivi di lavoro, studio o curemediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesinelqualericadela data di svolgimento della consultazioneelettorale; oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]). La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).