Con circolare prot. 2143 del 21 gennaio 2021, il MIT fornisce nuove indicazioni sulla proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell’art.103 del DL 18/2020 e s.m.i, dopo le novità apportate dall’art. 1 comma 1 del DL 2/2021, contestuale alla proroga dello stato di emergenza per Covid-19 al 30 aprile 2020.
Tutto ciò - spiega il MIT - comporta la necessità di aggiornare le istruzioni fornite con circolare prot. n. 35018 del 4 dicembre 2020, in ragione della nuova applicazione che occorre dare alle disposizioni di cui all’art. 103, commi 2 e 2 sexies del DL Cura Italia.
NB - non è stato innovato il disposto dell’art. 104 dello stesso DL 18/2020, ai sensi del quale “la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità...(omissis)..., rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020” resta prorogata al 30 aprile 2021.
Patente di guida: tenere separati i profili abilitazione guida/documento di riconoscimento
Il MIT evidenzia altresì che deve tenersi in considerazione che la patente è innanzitutto un documento di abilitazione alla guida che poi - in quanto munito di fotografia del titolare, rilasciato su supporto fisico da una pubblica amministrazione italiana ed atto a consentire l'identificazione personale del titolare -, soddisfa anche i requisiti per essere qualificata documento di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 1, lett. c) del dpr 445/2000.
In definitiva, bisogna tenere distinti i due profili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui agli artt.103, comma 2 e 2 sexies, e 104 del DL 18/2020.
Nella tabella sottostante, il riepilogo delle nuove scadenze.
Patenti di guida |
- su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
- ai fini della circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti quali titoli abilitativi alla guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021, è prorogata fino al 29 luglio 2021. Le patenti di guida rilasciatein Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
- per le finalità proprie dei documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
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CQC e certificati di abilitazione professionale |
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 28 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 29 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 29 luglio 2021.
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Attestazioni sanitarie |
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del CdS ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;
- gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b), del CdS ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;
- i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del CdS per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021;
- i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 120/2020 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del CdS, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021.
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