Questo sito utilizza cookie tecnici.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Maggiori informazioni

Organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico: aggiornamento linee guida

Le linee guida forniscono le informazioni e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell''organizzazione e gestione di eventi sportivi, sia svolti all''aperto che in impianti sportivi al chiuso Il Dipa...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 ottobre 2021

immagine_news_1931_id_650

immagine_news_1931_id_650

Le linee guida forniscono le informazioni e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell'organizzazione e gestione di eventi sportivi, sia svolti all'aperto che in impianti sportivi al chiuso

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato le nuove linee guida per l’organizzazione di competizioni ed eventi sportivi aperti al pubblico, aggiornate in seguito all’entrata in vigore del decreto-legge 127/2021 e del decreto-legge 139/2021, nonché alle più recenti raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Le linee guida - adottate con apposito decreto - forniscono le informazioni e i criteri di base che ogni Comitato organizzatore e/o Ente promotore deve assumere nell’organizzazione e gestione di eventi sportivi, sia svolti all’aperto che in impianti sportivi al chiuso.

Queste le 'novità' normative più recenti con impatto sul mondo sportivo:

  • l'art.2 del DL 127/2021 dispone che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’art.9 comma 2;
  • in merito alle capienze, il DL 139/2021, all’art. 1, comma 1, lettera a), punto 3) dispone che, in zona bianca, la capienza consentita per l’accesso del pubblico alle competizioni e agli eventi sportivi organizzati all’aperto non può essere superiore al 75 per cento della capienza massima, mentre per le competizioni e gli eventi sportivi al chiuso, la capienza consentita per l’accesso del pubblico non può essere superiore al 60 per cento della capienza massima consentita;
  • in zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per centro della capienza per le competizioni e gli eventi all’aperto, e al 35 per cento per quelli al chiuso;
  • in zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport;
  • dopo una violazione delle disposizioni relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri