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Ordinanza Salute-Interno per evitare flussi di persone

Con Ordinanza congiunta del Ministro della Salute e Ministro dell''Interno del 22/03/2020 è stato stabilito: EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA Art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull''intero territorio nazionale) 1. Allo ...


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Data di pubblicazione

22 marzo 2020

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Con Ordinanza congiunta del Ministro della Salute e Ministro dell'Interno del 22/03/2020 è stato stabilito:

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA
 
Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per moti vi di salute.

Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , di cui all ' articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
 


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