Ordinanza Sindacale
N. 38 Data 17.12.2019 | ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA PER CONTRASTARE I RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI GIOCHI PIRICI DI QUALUNQUE GENERE NEL CORSO DELLE MANIFESTAZIONI AUTORIZZATE E DEGLI ASSEMBRAMENTI SPONTANEI NEL TERRITORIO COMUNALE IN CONCOMITANZA CON I FESTEGGIAMENTI DEL NATALE E DEL NUOVO ANNO. |
PREMESSO:
- che, come di consueto, durante il periodo delle festività natalizie si terranno eventi e festeggiamenti che attireranno un gran numero di persone e, in particolare, affolleranno alcune zone del territorio comunale;
- che in occasione delle imminenti festività natalizie è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici e che, nelle giornate precedenti e seguenti, si possono verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;
- che in occasione delle festività predette in alcune zone del territorio comunale si verificano, in concomitanza di manifestazioni pubbliche organizzate dal Comune o per l'effetto di spontanea
aggregazione di persone finalizzata alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza, eccezionali situazioni di affollamento e di promiscuità;
- che nella suddetta circostanza l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici, trattandosi di materiali esplodenti che, in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante
entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito, in ragione della elevata affluenza di persone in spazi ristretti, con la presenza anche dì soggetti vulnerabili come i bambini e gli anziani, può generare un concreto e grave pericolo per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari;
- tale potenziale situazione di rischio deve indurre l'autorità cittadina ad intervenire con immediatezza per prevenire qualsiasi danno all'incolumità delle persone, specie delle fasce di
popolazione più vulnerabili;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti possa coincidere con quello compreso, in modo discontinuo tra la vigilia di Natale fino all'Epifania 2020, specie in orari notturni;
RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori fortemente molesti nell’ambito urbano nelle vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell’articolo 659 del Codice Penale (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone);
RITENUTO che per le ragioni già esposte, ricorrendo le condizioni di contingibilità e di urgenza, strettamente correlate alla peculiarità ed eccezionalità del pericolo che si intende fronteggiare, si
rende necessario dettare disposizioni urgenti per prevenire pericoli per la pubblica incolumità, derivanti dall'uso di prodotti pirotecnici, limitatamente al periodo di tempo sotto specificato:
VISTO l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni, recante "attribuzioni del
Sindaco nelle funzioni di competenza statale", e, in particolare, il comma l che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del
Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSTATATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione al già citato art. 54, comma 1 lett. c) e comma 4, del D.lgs. n.267/2000;
VISTI:
- l'art. 57 del T.U.L.P.S.;
- l’art 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- la Legge n. 689/81 e successive modificazioni.
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro;
VISTI, ALTRESI':
- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;
- il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;
ORDINA
ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,
IL DIVIETO
Di utilizzare materiale esplodente, fare esplodere petardi, castagnole e simili artifici esplodenti e fortemente rumorosi dalle ore 18:00 del 24 dicembre 2019 e fino alle ore 06:00 del 27 dicembre 2019, dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2019 e fino alle ore 06:00 del 2 gennaio 2020 e dalle ore 18:00 del 05 gennaio 2020 fino alle ore 06:00 del 07 gennaio 2020, su tutto il territorio comunale;
DISPONE
a) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune fino al 07/01/2020;
b) che la presente ordinanza ha natura di provvedimento amministrativo, a carattere generale ed in tal senso è applicabile l'art. 13 della L. n.241/90;
c) che il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
d) che il medesimo deve essere trasmesso anche alla Questura di Salerno, al Comando carabinieri di Contursi Terme e al Comando della Polizia Municipale di Oliveto Citra.
INFORMA
che, salvo che il caso non costituisca reato, che le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il
sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689.
La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Oliveto Citra e sul sito internet istituzionali.
A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n.241, contro il presente provvedimento è ammesso, ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Salerno, nelle forme di legge; ricorso al TAR della Campania, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.
Il Comando di Polizia Municipale del Comune di Oliveto Citra, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza. .
IL SINDACO
Dott. Carmine Pignata