Le restrizioni alla libertà degli operatori economici in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ostacolano il normale dispiegarsi delle dinamiche competitive, riducendo la possibilità degli operatori attivi di differenziare il servizio adattandolo alle caratteristiche della domanda e sono, pertanto, suscettibili di peggiorare le condizioni di offerta e la libertà di scelta per i consumatori, senza peraltro avere una valida giustificazione in termini di efficienza dal punto di vista degli operatori, né tanto meno in particolari interessi pubblici.
E' questa la risposta (AS1043) formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente al contenuto di una ordinanza di un Comune della Provincia di Trento nella quale veniva stabilito l'obbligo di chiusura infrasettimanale e di chiusura domenicale e festiva.
L'antitrust ribadisce che la normativa nazionale prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura.
L’ordinanza del Comune, essendo basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale, è in quanto tale, disapplicabile.
E' questa la risposta (AS1043) formulata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato relativamente al contenuto di una ordinanza di un Comune della Provincia di Trento nella quale veniva stabilito l'obbligo di chiusura infrasettimanale e di chiusura domenicale e festiva.
L'antitrust ribadisce che la normativa nazionale prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti in materia di orari di apertura e chiusura.
L’ordinanza del Comune, essendo basata su una normativa che risulta in contrasto con i principi fondamentali in materia di concorrenza stabiliti dalla legislazione statale, è in quanto tale, disapplicabile.