Secondo quanto stabilito dal comma 2, dell’art. 11, della L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, a decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, dovranno essere eseguiti:
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Dunque, a partire dal primo ottobre di quest’anno, i versamenti di imposte, di contributi previdenziali e di premi assicurativi di importo superiore ai 1.000,00 euro, non potranno più essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali, ma dovranno avvenire obbligatoriamente per via telematica.
Sarà possibile presentare allo sportello e pagare in contanti (o richiedendo all'operatore l'addebito sul proprio conto) solo se l'importo complessivo dovuto sarà inferiore o uguale a 1.000 euro e comunque nel caso non si effettui, neanche in modo parziale, una compensazione di tipo orizzontale.
In tutti gli altri casi il cittadino dovrà utilizzare canali diversi (quali: home banking di banche e posta, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), adoperandosi in proprio o appoggiandosi ad intermediari abilitati.
a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.
Dunque, a partire dal primo ottobre di quest’anno, i versamenti di imposte, di contributi previdenziali e di premi assicurativi di importo superiore ai 1.000,00 euro, non potranno più essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali, ma dovranno avvenire obbligatoriamente per via telematica.
Sarà possibile presentare allo sportello e pagare in contanti (o richiedendo all'operatore l'addebito sul proprio conto) solo se l'importo complessivo dovuto sarà inferiore o uguale a 1.000 euro e comunque nel caso non si effettui, neanche in modo parziale, una compensazione di tipo orizzontale.
In tutti gli altri casi il cittadino dovrà utilizzare canali diversi (quali: home banking di banche e posta, servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), adoperandosi in proprio o appoggiandosi ad intermediari abilitati.