E’ stato reso noto, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il testo del decreto direttoriale del 30 settembre 2015, che definisce le modalità, i termini e i criteri per il finanziamento dei progetti relativi a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).
I progetti ammissibili devono riguardare una o più delle seguenti attività: assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l’esercizio e le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti dei diritti e delle facoltà di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo, nonché alle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, compreso il D.L. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
Le attività di cui sopra possono essere realizzate mediante:
a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i consumatori ed inseriti in una rete di sportelli fisici o on-line che garantisca un’adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;
b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su sit i internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;
c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovraregionale; altre attività formative, eventualmente svolte in modalità di e-learning.
Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 3 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, preferibilmente riunite in gruppo.
Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero, e quindi dal 2 ottobre 2015, ed entro e non oltre il 30 ottobre 2015, pena l'irricevibilità della domanda stessa.
Dell’avvenuta pubblicazione viene comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
I progetti ammissibili devono riguardare una o più delle seguenti attività: assistenza, consulenza, formazione e informazione dirette a facilitare e rafforzare l’esercizio e le opportunità da parte dei consumatori e degli utenti dei diritti e delle facoltà di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), c-bis), d), e) e g) del Codice del consumo, nonché alle altre disposizioni nazionali e europee a tal fine applicabili, compreso il D.L. 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).
Le attività di cui sopra possono essere realizzate mediante:
a) attivazione, anche con procedure on line, call center e numeri verdi, di nuovi sportelli delle associazioni e potenziamento ed adeguamento di quelli esistenti dedicati a tali attività, della cui apertura al pubblico, per un tempo adeguato, sia data massima informazione e che siano gratuiti per i consumatori ed inseriti in una rete di sportelli fisici o on-line che garantisca un’adeguata disponibilità di accesso a livello nazionale;
b) realizzazione, pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, o realizzazione e pubblicazione di apposite pagine tematiche su sit i internet esistenti o da realizzare, sulle tematiche oggetto del progetto e aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, di cui sia garantita una adeguata diffusione a livello nazionale anche mediante mailing list di posta elettronica o tecniche di direct marketing;
c) organizzazione di seminari, convegni, giornate di studio, conferenze, e simili occasioni formative, purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovraregionale; altre attività formative, eventualmente svolte in modalità di e-learning.
Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all’articolo 3 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206, preferibilmente riunite in gruppo.
Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero, e quindi dal 2 ottobre 2015, ed entro e non oltre il 30 ottobre 2015, pena l'irricevibilità della domanda stessa.
Dell’avvenuta pubblicazione viene comunque data tempestivamente diretta comunicazione, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.