Oltre 3 milioni di imprese individuali, entro il prossimo 30 giugno, sono chiamate a dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.
E’ una delle disposizioni dettate dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (art. 5, commi 1 e 2), la quale ha stabilito che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge.
InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all’iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese.
Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Ricordiamo che la PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria sede legale “elettronica”dell’impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.
Ricordiamo, infine, che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione,la domanda verrà considerata come non presentata.
E’ una delle disposizioni dettate dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (art. 5, commi 1 e 2), la quale ha stabilito che le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013, e non più entro il 31 dicembre 2013, come previsto dal decreto legge.
InfoCamere ha predisposto sul portale www.registroimprese.it il servizio "Pratica Semplice" che consente di assolvere in pochi minuti, per i titolari d'impresa provvisti di dispositivo di firma digitale, all’iscrizione della propria casella di posta elettronica certificata al Registro Imprese.
Il servizio, semplice e veloce, non richiede registrazione ed è totalmente gratuito.
La domanda di iscrizione del solo indirizzo PEC è esente dall’imposta di bollo e da diritti di segreteria.
Ricordiamo che la PEC è un sistema di posta elettronica che realizza una vera e propria sede legale “elettronica”dell’impresa, accessibile da chiunque e che consente di scambiare messaggi con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della Raccomandata con Ricevuta di ritorno.
La casella di PEC può essere acquistata online rivolgendosi ad uno dei Gestori autorizzati (elenco pubblico consultabile all'indirizzo www.digitpa.gov.it) e deve essere poi iscritta al Registro delle Imprese.
Ricordiamo, infine, che a decorrere dal 1° luglio 2013, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di PEC e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, in mancanza di regolarizzazione,la domanda verrà considerata come non presentata.