Versamenti
Si avvisano i signori contribuenti che, giusto decreto-legge 21 maggio 2013 n° 54, il versamento dell'Acconto dell'IMU dovuta per l'anno 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze è sospeso.
La sospensione opera anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
La sospensione NON opera per gli altri immobili e per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9).
Il Governo procederà ad una riforma globale della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto 2013; in caso contrario l'Acconto IMU 2013 non versato a giugno, dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013.
Il versamento del Saldo resta confermato al 16 dicembre 2013.
Aliquote per il versamento dell'acconto (entro il 17 giugno 2013)
Non essendo state ancora pubblicate dal Comune di Oliveto Citra le aliquote IMU 2013, il contribuente deve effettuare il versamento sulla base delle aliquote vigenti nel 2012 che sono le seguenti:
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 4 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.
- MAGGIORAZIONE: anche per l'anno 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 9,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 9,6 per mille
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 9,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 9,6 per mille
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
E' riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.
Importi minimi
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.
IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato copra) è ridotto del 50%.
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
Informazioni
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.oliveto-citra.sa.it, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Via Vittorio Emanuele II 46, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 del lunedì e del mercoledì ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 0828 - 799214 - 799223
Oliveto Citra, lì 03 giugno 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ASSESSORE ALLE FINANZE
Raffaele Raia Macario Cavalieri
Si avvisano i signori contribuenti che, giusto decreto-legge 21 maggio 2013 n° 54, il versamento dell'Acconto dell'IMU dovuta per l'anno 2013 per l'abitazione principale e relative pertinenze è sospeso.
La sospensione opera anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.
La sospensione NON opera per gli altri immobili e per le abitazioni principali "di lusso" (categorie catastali A1, A8 e A9).
Il Governo procederà ad una riforma globale della tassazione sugli immobili entro il 31 agosto 2013; in caso contrario l'Acconto IMU 2013 non versato a giugno, dovrà essere versato entro il 16 settembre 2013.
Il versamento del Saldo resta confermato al 16 dicembre 2013.
Aliquote per il versamento dell'acconto (entro il 17 giugno 2013)
Non essendo state ancora pubblicate dal Comune di Oliveto Citra le aliquote IMU 2013, il contribuente deve effettuare il versamento sulla base delle aliquote vigenti nel 2012 che sono le seguenti:
A) Aliquota Abitazione Principale di categoria catastale A1, A8 o A9 e relative pertinenze: 4 per mille
(Codice tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3912)
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- DETRAZIONE: oltre al beneficio dell'aliquota ridotta, per l'abitazione principale spetta una detrazione annuale di € 200,00 che va divisa per il numero di proprietari residenti nell'immobile e che va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione d'uso.
- MAGGIORAZIONE: anche per l'anno 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.
- PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Pertanto, se il contribuente possiede pertinenze in numero superiore a quello di cui sopra, pagherà l'imposta calcolandola secondo l'aliquota del 9,6 per mille.
B) Aliquota altri immobili: 9,6 per mille
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3916 per le aree fabbricabili e 3918 per gli altri fabbricati)
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (ad esclusione di quelli di categoria catastale D), l'imposta va calcolata con l'aliquota del 9,6 per mille. Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1 - comma 380, lettera a - della legge 24 dicembre 2012 n° 228, l'imposta dovuta per l'anno 2013 per tali immobili è riservata interamente al Comune.
C) Aliquota immobili di categoria catastale D: 9,6 per mille
(Codici tributo da indicare sul modello di pagamento F24: 3925 per la quota Statale, 3930 per la quota Comunale)
E' riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Al Comune dovrà invece essere versata la differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale.
Per il versamento dell'imposta sul Gruppo catastale D si dovranno utilizzare i nuovi Codici Tributo appositamente istituiti: 3925 Stato e 3930 Comune.
Importi minimi
Il contribuente non deve procedere al pagamento dell'imposta se l'importo da versare è inferiore a € 12,00. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta (Acconto e Saldo).
CONIUGE DIVORZIATO E/O SEPARATO: contribuente ai fini dell'imposta è esclusivamente il coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile.
IMMOBILI STORICI: per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n° 42/2004 il valore imponibile (calcolato come specificato copra) è ridotto del 50%.
IMMOBILI INAGIBILI: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, il valore imponibile è ridotto del 50%.
Informazioni
Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione visitare il sito Internet www.comune.oliveto-citra.sa.it, oppure rivolgersi agli uffici, siti in Via Vittorio Emanuele II 46, aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 del lunedì e del mercoledì ovvero ai seguenti recapiti telefonici (dal lunedì al venerdì, orario 9-13): 0828 - 799214 - 799223
Oliveto Citra, lì 03 giugno 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ASSESSORE ALLE FINANZE
Raffaele Raia Macario Cavalieri