A decorrere dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con provvedimento del 4 marzo 2013, Prot. n. 2013/27678, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La misura precedente, per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.
Tale provvedimento – come precisato dall'INPS, con Circolare n. 68 del 30 aprile 2013 - trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della citata L. n. 388/2000, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate, dopo aver interpellato la Banca d'Italia, con provvedimento del 4 marzo 2013, Prot. n. 2013/27678, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La misura precedente, per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata al 4,5504% in ragione annuale.
Tale provvedimento – come precisato dall'INPS, con Circolare n. 68 del 30 aprile 2013 - trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi del comma 9, dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).
Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall’art. 116 della citata L. n. 388/2000, comma 8, lettere a) e b) senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.