In Gazzetta Ufficiale un altro provvedimento governativo attuativo del DL 33/2020 che, dal 15 giugno 2020, consente le riaperture di sale giochi, centri termali, centri culturali, teatri e cinema. Restano chiuse, per il momento, le discoteche e le sale da ballo
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.147 dell'11 giugno, il DPCM dell'11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Il DPCM fa quindi seguito al DPCM del 17 maggio 2020, entrambi attuativi del decreto-legge 33/2019 del 16 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio, che ha introdotto ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, delineando il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Le disposizioni del DPCM dell'11 giugno 2020 sono efficaci fino al 14 luglio 2020.
La tabella sul calendario delle nuove riaperture
12 giugno 2020 |
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15 giugno 2020 |
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25 giugno 2020 |
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attività che non riapriranno fino al 14 luglio 2020 (salvo diverse indicazioni delle Regioni) |
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Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (uso mascherine)
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
- è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.