L'ordinanza del Ministero della Salute del 1° agosto 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è valida sino al 15 agosto 2020
E' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.193 del 3 agosto 2020, la delibera del 1° agosto 2020 del Ministero della Salute che, fino al 15 agosto 2020, ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine.
Nello specifico:
- è obbligatorio sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonchè i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.;
- è obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.