Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte passano in zona gialla e l'Abruzzo in zona arancione. Dal 21 dicembre al 6 gennaio misure più restrittive ovunque indipendentemente dai colori
Con ordinanza dell'11 dicembre 2020, il Ministero della Salute ha modificato i "colori" delle regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte, che passeranno all’area gialla e quello della Regione Abruzzo, che passerà all’area arancione.
L'ordinanza sui cambi di area di Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte e Abruzzo è in vigore da domenica 13 dicembre 2020.
Area gialla (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, Basilicata, Calabria, Lombardia, Piemonte)
- coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 05:00;
- autocertificazione: possibile uscire di casa dopo le 22 solo per ragioni di lavoro, necessità e salute;
- chiusura dei musei e delle mostre;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni);
- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
- chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
- sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni«a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie.
Area arancione (Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta, Abruzzo, Campania)
- vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
- consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, e sarà consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
- vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
- consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.
In attesa di sapere se ci saranno allentamenti o proroghe nelle misure, segnaliamo che il Governo ha pubblicato le FAQ sul DPCM 3 dicembre 2020 dedicate allo specifico periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, nel quale saranno previste ulteriori restrizioni soprattutto nei giorni 'rossi'.
'Traducendo', chi si dovrà spostare per l'Italia in occasione delle feste di fine 2020 lo dovrà fare prima del 20 dicembre o dopo il 7 gennaio, sia per andare nelle seconde case o per fare un po' di turismo, che non è quindi vietato: rimangono - al momento - le deroghe solo per casi specifici, cioè assistenza a persone non autosufficienti, separati che incontrino i figli minori, ricongiungimenti familiari presso la casa abituale.
Di particolare interesse è la precisazione su cosa si intende per i termini:
- Residenza: giuridicamente, il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio: giuridicamente, il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione: il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del DPCM, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuati, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, potranno spostarsi per ricongiungersi per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.