Presso la Prefettura di Salerno è stato istituto l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013.
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:
- assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
- assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.
Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
CHI PUO' ISCRIVERSI?
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Salerno:
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
CHI PUO' ISCRIVERSI?
Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco della Prefettura di Salerno:
1) l'impresa che ha la propria residenza o sede legale nel territorio della provincia di Salerno;
2) l'impresa costituita all'estero, avente una sede stabile secondaria ai sensi dell'art.2508 C.C. nel territorio della provincia di Salerno;
3) l'impresa costituita all'estero senza sede stabile secondaria nel territorio dello Stato , che fa comunque richiesta di iscrizione nell'elenco presso la Prefettura di Salerno.
2) l'impresa costituita all'estero, avente una sede stabile secondaria ai sensi dell'art.2508 C.C. nel territorio della provincia di Salerno;
3) l'impresa costituita all'estero senza sede stabile secondaria nel territorio dello Stato , che fa comunque richiesta di iscrizione nell'elenco presso la Prefettura di Salerno.
PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Salerno specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione allegando:
Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Salerno specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione allegando:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la dichiarazione dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni);
2) generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, (ove previsto);
3) elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2011, completo di generalità (ove presente).
Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:
- dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- copia delle dichiarazioni sostitutive dei certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, riferite alle suddette società consorziate.
L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo sicurezza.prefsa@pec.interno.it specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Salerno - Area I - Piazza Amendola - 84121 Salerno.
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello specifico quando le variazioni riguardano soci o persone fisiche con partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 2%).
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello specifico quando le variazioni riguardano soci o persone fisiche con partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 2%).
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.