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DPCM 10 aprile 2020: le misure di contenimento

L''art.1 del nuovo provvedimento, che prolunga il "lockdown Coronavirus" fino al 3 maggio 2020, contiene Misure urgenti di contenimento del contagio sull''intero territorio nazionale. In allegato rendiamo disponibile in formato word (utilizzabile...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

12 aprile 2020

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L'art.1 del nuovo provvedimento, che prolunga il "lockdown Coronavirus" fino al 3 maggio 2020, contiene Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. In allegato rendiamo disponibile in formato word (utilizzabile per avvisi informativi alla cittadinanza) l'articolo e l'allegato 1 del Decreto oltre al riepilogo delle misure igienico sanitarie.
Ricordiamo di verificare le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Il decreto è pubblicato nella G.U. n. 97  dell'11/04/2020

Spostamenti
  • consentiti solo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
  • vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Febbre e problemi respiratori ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Soggetti in quarantena divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Forme di assembramento e accesso a parchi, ville e giardini pubblici
  • vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  • vietato svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
  • consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
Attività sportive, eventi, spettacoli e luoghi di cultura 
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; 
  • sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
  • chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. 
  • sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  • sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art.101 d.lgs. 42/2004;
Palestre e centri sportivi Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Servizi educativi per l'infanzia, scuole e Università
  • sospesi tutti i servizi educativi per l’infanzia ex art.2 d.lgs. 65/2017 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
  • non sospesi i corsi di formazione specifica in medicina generale;
  • sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.
Viaggi di istruzione (gite) Sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Didattica a distanza I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Università e Istituzioni varie
  • nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Corsi di formazione e a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all’art.2, comma 1, lettera h) DPCM 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.
Smart working
  • datori di lavoro pubblici: valgono le disposizioni dall’art.87 del decreto-legge 18/2020;
  • datori di lavoro privati: la modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle  menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
  • gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
  • in ogni caso, i datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Procedure concorsuali
  • tutte sospese ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
  • per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art.87, comma 5, del DL 18/2020 e dall’art.4 del DL 22/2020.

 

 

Attività professionali
  • deve essere attuato il massimo utilizzo di lavoro agile;
  • devono essere incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
  • devono essere assunti protocolli anti-contagio;
  • devono essere incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche tramite l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

Sottolineiamo, infine, che:

  • le disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;
  • dal 14 aprile 2020 cessano di produrre effetti i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020.
  • Ricordiamo di verificare le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

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