La conversione in legge del DL 125/2020, approvata in via definitiva dal Parlamento, proroga i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza al 30 aprile 2021
Segnaliamo che, stante l’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge, con modificazioni, del DL 125/2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", tutti i documenti di riconoscimento in scadenza o scaduti saranno automaticamente prorogati al 30 aprile 2021.
All'art. 1 del DDL è stato aggiunto il comma 4-quater che prevede che "all’articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2021»".
Proprio il decreto "Cura-Italia" all'art. 104 aveva previsto la proroga della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'art.1, comma 1, lettere c), d) ed e), del dpr 445/2000, rilasciati da amministrazioni pubbliche che ora sarà allungata al 30 aprile 2021.
I documenti prorogati
I documenti il cui termine di validità è posticipato sono:
- ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);
- la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
- il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal Comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
NB - sono equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 2000):
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
- il porto d’armi;
- le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Non rientrano nella definizione di documenti di identità e di riconoscimento le tessere sanitarie (le quali sono state prorogate al 30 giugno 2020 dall'art.17-quater del DL 18/2020).