MIT: il contributo di 30 euro vale anche per chi ha già acquistato il dispositivo
Il MIT ha reso noto che la ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei.
Queste le principali specifiche:
Ricordiamo che l'obbligo scatta dal 6 marzo 2020. L’art. 52 c. 1 del decreto legge n. 124/19 convertito dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019(Decreto Fiscale), ha disposto, a partire dal 25 gennaio 2019, che le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 172 c. 1 bis del Codice della Strada, relativo ai dispositivi antiabbandono per i minori di quattro anni, si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020.
Dal punto di vista sanzionatorio chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni con un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia per il nuovo art.172 del Codice della Strada:
I dispositivi antiabbandono, così come previsto dal Decreto Ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122, devono aderire alle seguenti prerogative:
Il MIT ha reso noto che la ministra Paola De Micheli ha firmato il decreto per l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono. Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica Sogei.
Queste le principali specifiche:
- il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l'acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni;
- anche chi lo ha già acquistato avrà diritto al rimborso. Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma Sogei entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.
Ricordiamo che l'obbligo scatta dal 6 marzo 2020. L’art. 52 c. 1 del decreto legge n. 124/19 convertito dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019(Decreto Fiscale), ha disposto, a partire dal 25 gennaio 2019, che le sanzioni per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 172 c. 1 bis del Codice della Strada, relativo ai dispositivi antiabbandono per i minori di quattro anni, si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020.
Dal punto di vista sanzionatorio chi trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni con un seggiolino non munito di sistema antiabbandono (integrato nel seggiolino o separato) rischia per il nuovo art.172 del Codice della Strada:
- 81 euro la sanzione in misura ridotta entro 60 giorni;
- la decurtazione di cinque punti dalla patente;
- la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, se viene colto a commettere la stessa infrazione più di una volta nel giro di due anni.
I dispositivi antiabbandono, così come previsto dal Decreto Ministeriale 2 ottobre 2019, n. 122, devono aderire alle seguenti prerogative:
- "dovranno attivarsi automaticamente e dovranno essere dotati di un allarme in grado di avvisare il conducente della presenza del bambino nel veicolo attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo (potranno essere dotati anche di un sistema di comunicazione automatico per l'invio di messaggi o chiamate)"
- "potranno essere integrati all'origine nel seggiolino, oppure una dotazione di base o un accessorio del veicolo, ricompreso nel fascicolo di omologazione dello stesso oppure un sistema indipendente dal seggiolino e dal veicolo".