Il decreto-legge 127/2021 del 21 settembre reca Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 21 settembre, il decreto-legge 127 del 21 settembre 2021 che contiene le regole del "green pass sul lavoro".
Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, entra in vigore immediatamente ma le regole sul green pass nei luoghi di lavoro (pubblici e privati) inizieranno ad essere operative a partire dal 15 ottobre 2021.
Soggetti interessati
Il provvedimento coinvolge anche i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1 comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni. Chiunque lavora in un ente pubblico deve essere in possesso del green pass.
L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.
Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si deve esibire il green pass
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, della certificazione verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
Chi controlla
Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. verifiche.
I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.
I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni
Si prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso.
La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della Salute.
L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
NB - Un tampone antigenico negativo vale come 'green pass' per 48 ore dalla sua effettuazione.
Revisione misure distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.
La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.