Il c.d. decreto "Cura Italia" ha sospeso i termini dei versamenti delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi introdotti dalla legge di bilancio 2020. Nuove scadenze anche per le comunicazioni di inesigibilità
L'art. 68 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", varato per fare fronte all'emergenza coronavirus, dispone che sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, oltre che delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, anche delle ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché dei nuovi accertamenti immediatamente esecutivi introdotti dalla legge di bilancio 2020.
La norma prevede che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Da sottolineare che secondo la disposizione introdotta non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 159/2015, la sospensione in oggetto comporta anche la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti processuali.
Comunicazioni di inesigibilità
In considerazione di quanto previsto e in deroga alle disposizioni di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.