Chiarimento n. 33 del 25 settembre 2020 all’Ordinanza n. 72 del 24 settembre 2020 in merito alla proroga ed aggiornamento delle disposizioni per lo svolgimento delle attività economiche, sociali e ricreative. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio.
Con riferimento all’Ordinanza n. 72 del 24/09/2020, pubblicata sul BURC n. 181 di pari data, si fornisce il seguente chiarimento:
La disposizione di cui al punto 1.3, concernente l’obbligo per i titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, non all’aperto “di effettuare la misurazione della temperatura corporea all’ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti, subordinando l’accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°”, anche in deroga ai protocolli allegati alle ordinanze di cui al successivo punto 1.4. e/o al DPCM 7 settembre 2020:
1. trova applicazione per i centri commerciali al chiuso - presso cui operino singole attività commerciali - i quali possono, preferibilmente, dotarsi di termoscanner o effettuare la rilevazione della temperatura all’ingresso del centro;
2. trova applicazione per i centri commerciali all’aperto - presso cui operino singole attività commerciali - nei quali sarà cura del singolo esercizio commerciale rilevare la temperatura del proprio cliente;
3. trova applicazione per tutti gli esercizi commerciali aperti al pubblico (farmacie, banche, etc.), a prescindere dal tipo di attività esercitata, laddove vi sia comunque un contatto con l’utenza esterna.
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