Il secondo DPCM Coronavirus, varato dal Governo il 4 marzo 2020, prevede misure più restrittive rispetto al DPCM del 1° marzo 2020, che in certi punti integra e in altri sostituisce, e si rivolge alla totalità del territorio italiano.
Nella tabella sosttostante riepiloghiamo le misure di maggior interesse, specificando che le disposizioni producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
ART.1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
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- sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
- differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
- sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. E' però consentito, nei comuni diversi da quelli in 'zona rossa' (Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) lo svolgimento delle gare sportive e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
- lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- dal 5 marzo al 15 marzo 2020 compreso sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.
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ART.2 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale |
- è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
- è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
- nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
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ART.3 - Monitoraggio delle misure |
Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti.
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ART.4 - Disposizioni finali |
- le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
- dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli artt.3 e 4 del DPCM del 1° marzo 2020;
- restano ferme le misure previste dagli artt.1 e 2 del DPCM del 1° marzo 2020 e s.m.i. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al DPCM del 1° marzo 2020 e s.m.i., le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti artt.1 e 2.
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