L'art.57-bis estende l'efficacia temporale di una misura transitoria di semplificazione procedimentale introdotta in relazione all'emergenza da Covid-19
Nella seduta del 22 luglio 2021, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del DDL 2320 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 73/2021 (cd. Sostegni Bis).
Tra le novità di interesse per gli enti locali contenute nel provvedimento, da convertire in legge definitivamente entro il 25 luglio 2021, segnaliamo l'art.57-bis, che differisce il termine di applicazione dell'art.264 comma 1 lettera a) del DL 34/2020.
Tale lettera a) concerne i procedimenti avviati su istanza di parte, che abbiano ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza da Covid-19.
La lettera prevede che per quei procedimenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (di cui agli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000) sostituiscano ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore (fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 159/2011).
Di fatto, quindi, si posticipa il termine originario fissato al 31/12/2020 al 31 dicembre 2021 (data che così risulta, allo stato, valere come termine di applicazione della lettera a) citata.