L’agevolazione ha effetto anche nel primo trimestre dell’anno, ma nei limiti della soglia ISEE più bassa (8.265 euro e non 12.000 euro) prevista per tale periodo
L'Aula del Senato, nella seduta del 14 luglio 2022, ha approvato in via definitiva il ddl n. 2668, di conversione del decreto-legge 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, approvato dalla Camera (cd. Decreto Aiuti).
L’articolo 1, al comma 1, dispone che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l’anno 2022.
Il comma 2, riformulato dalla Camera dei deputati, chiarisce che l’agevolazione ha effetto anche nel primo trimestre dell’anno, ma nei limiti della soglia ISEE più bassa (8.265 euro e non 12.000 euro) prevista per tale periodo. Se il pagamento non è stato ancora effettuato, l’importo è rideterminato con applicazione del bonus. In caso contrario, si procede con compensazione.
Il comma 2-bis prevede che per informare i cittadini sulle modalità per poter beneficiare dei bonus sociali elettrico e gas, l’ARERA definisca una specifica comunicazione nelle bollette dei clienti domestici, indicando anche i recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.