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Contenimento Covid-19: chiarimenti su mascherine per attività sportiva/motoria e attività di ballo

Il Ministero dell''Interno fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale In seguito dell''adozione del DL 125/2020, è ...


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Data di pubblicazione

12 ottobre 2020

notizia

Il Ministero dell'Interno fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale

In seguito dell'adozione del DL 125/2020, è stata inviata ai prefetti una nuova circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione del quadro regolatorio statale e regionale.

Mascherine per attività motoria/sportiva

Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso all'aperto di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, si precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva (compreso il jogging/running) e non quella motoria (cioè la passeggiata), non esonerata, invece, dall'obbligo in questione.

Le deroghe delle Regioni

Il DL 125/2020 interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La novità è che tale facoltà derogatoria è innanzitutto esercitabile ai fini dell'introduzione di misure restrittive, mentre quelle di carattere eventualmente ampliativo potranno essere adottate nei soli casi  e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM e d'intesa con il Ministro della Salute.

Attività di ballo

Il documento richiama infine l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di balloall'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute del 16 agosto 2020, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di esercenti di altra tipologia (ristoranti, bar, pub, e simili) è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.

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