E’ sufficiente la messa in commercio di ortaggi esposti agli agenti inquinanti dell’aria per essere condannati penalmente.
I giudici della Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la Sentenza n. 6108/14, depositata il 10 febbraio 2014, hanno precisato che integra tale fattispecie delittuosa una violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione degli alimenti. Infatti, non è necessario che gli alimenti siano in cattivo stato di conservazione, laddove a integrare la contravvenzione risulta sufficiente l’esposizione dei prodotti agli agenti inquinanti dell’aria, a partire dai gas di scarico dei veicoli in transito.
Il caso riguarda un ortolano del Napoletano condannato dal tribunale di Nola alla pena dell’ammenda di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 per aver esposto alla vendita tre cassette di verdure di vario tipo praticamente in strada, al di fuori della bottega.
La sentenza produrrà sicuramente effetti imprevedibili soprattutto in riferimento alla disciplina sul commercio su aree pubbliche, che prevede espressamente la possibilità di vendita di ogni genere, compresi prodotti alimentari, frutta e verdura, anche in maniera itinerante e quindi, con ogni probabilità, esposti agli agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito.
Il commerciante itinerante regolarmente autorizzato alla vendita di generi alimentari, che espone cassette di frutta e verdura, verrà d’ora in poi ritenuto responsabile della violazione dell’obbligo di assicurare l’idonea conservazione delle sostanze alimentari e quindi punibile penalmente?
I mercati settimanali, rionali, che per loro naturale regolamentazione e collocazione sono spesso esposti agli agenti atmosferici, saranno ancora tollerati?
Come si dovranno comportare d’ora in poi le autorità di vigilanza (vigili urbani, autorità sanitarie, NAS, ecc.) nei confronti di coloro che vendono all’aria aperta prodotti e generi alimentari?