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Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Prot. 3002 Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. (Art. 3 Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18) Il sottoscritto Responsabile del Servizio, A V V I S A che è indetto, ai sensi della Le...


Dettagli della notizia

Data di pubblicazione

21 marzo 2016

notizia

Prot. 3002
 
Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
(Art. 3 Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18)
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio,
 
A V V I S A
 
che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 luglio 1997, per la formulazione di una nuova graduatoria, il bando di concorso per l’assegnazione di n° 1 (uno) alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), di proprietà comunale, nonché degli ulteriori alloggi, sia di proprietà comunale che dell’Istituto per le Case Popolari della Provincia di Salerno, che si renderanno disponibili nel corso della procedura, ubicati nell’ambito territoriale del Comune di Oliveto Citra (SA).
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
 
Possono partecipare al concorso i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 
a)      cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso se è iscritto nelle apposite liste della locale circoscrizione dell’impiego o se svolge in Italia un’attività lavorativa debitamente autorizzata;
b)      residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Oliveto Citra; i lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali siti nell’ambito territoriale di questo Comune possono concorrere anche se residenti in altro Comune; i lavoratori emigrati all’estero possono concorrere se non partecipano a concorsi analoghi in altri ambiti territoriali;
c)      non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi, adeguati alle esigenze del nucleo familiare del richiedente nell’ambito di questa Provincia.
E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare non superiore a due persone, non inferiore a 55 mq.  per tre persone, non inferiore a 65 mq. per quattro persone, non inferiore a 75 mq. per cinque persone, non inferiore a 85 mq. per sei persone; non inferiore a 95 mq. per più di sei persone.
d)      non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, ubicati in  qualsiasi località, la cui rendita catastale complessiva è uguale o superiore a quella media di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nell’ambito di questa Provincia e adeguato alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;
e)      non avere ricevuto l’assegnazione in locazione semplice o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici, né avere ricevuto finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da Enti Pubblici; è ammesso a concorrere l’assegnatario il cui alloggio venga restituito all’ente gestore o sia divenuto inutilizzabile o perito senza che il concorrente abbia diritto al risarcimento danno;
f)      non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio in precedenza eventualmente ricevuto in assegnazione in locazione semplice;
g)     non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (art. 26 comma 4 Legge 08/08/1977, N. 513);
h)     reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare riferito all'anno 2014 (dichiarazione reddituale 2015, relativa al reddito percepito nell’anno 2014) non superiore ad Euro 14.038,63.
Il reddito annuo complessivo convenzionale del nucleo familiare si calcola sommando i valori seguenti:
1. redditi imponibili ai fini IRPEF percepiti per l’anno 2014 dai soggetti che alla data di pubblicazione del bando compongono il nucleo familiare del concorrente, nonché dal coniuge o dal familiare deceduto, per il quale il concorrente o altro familiare abbia diritto alla pensione di reversibilità; i redditi non imponibili ai fini IRPEF, quali le pensioni sociali, le pensioni di guerra, le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità civile, gli assegni di mantenimento dei figli, le indennità di accompagnamento e altre simili, non vanno sommati;
2. il 20% del valore del patrimonio mobiliare calcolato addizionando le seguenti componenti, possedute al 31/12/2014 da ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto “1” (vedi art. 2 comma 3, art. 4 comma 1 lettera b) e art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221 così come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242):
     a) saldo contabile attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali;
     b) valore nominale dei titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed 
          assimilati;
     c) valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio;
     d) valore di partecipazioni azionarie in società.
Dall’importo così ottenuto vanno detratti Euro 516,46 per ciascun figlio a carico del concorrente; se il nucleo familiare ha un numero di componenti superiore a due, si detraggono inoltre Euro 516,46 per ogni altro componente oltre i due e fino ad un massimo di sei, sempre che si tratti di soggetti a carico del concorrente ma diversi dai figli; se il reddito complessivo è costituito sia da redditi da lavoro dipendente (o da pensione) sia da redditi da lavoro autonomo (o comunque diversi da quelli da lavoro dipendente o pensione), il totale delle detrazioni spettanti va ripartito su ciascuno dei due tipi di reddito in misura proporzionale all’entità degli stessi.
Infine il reddito da lavoro dipendente (o da pensione), effettuate come sopra le eventuali detrazioni spettanti, va calcolato nella misura del 60% (Art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall’art. 2 comma 14 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifica della legge 25 marzo 1982, n. 94; art. 2 lettera g) L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18).
 
Possono partecipare al concorso i nubendi che entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando dovranno contrarre matrimonio, pena l’esclusione dal concorso. In tal caso il reddito annuo complessivo convenzionale è determinato esclusivamente dalla somma dei redditi imponibili IRPEF (calcolati nella misura del 60% se da lavoro dipendente) nonché da quelli derivanti da patrimonio mobiliare percepiti da ciascuno dei nubendi per l’anno 2014
 
Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, costituita da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune; una famiglia anagrafica può anche essere costituita da una sola persona (art. 4 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Ai fini della composizione del nucleo familiare valgono i criteri di cui all’art. 1-bis del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, integrato con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242.
Nell’attribuzione dei punteggi di seguito previsti, vengono considerati facenti parte del nucleo familiare, oltre al coniuge ed ai figli conviventi, i soli altri componenti che convivano stabilmente e anagraficamente con il concorrente da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso (art. 2 L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18, art. 1-bis comma 7 Decr. Cit.)
 
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati nelle precedenti lettere c), d), e), f) e g), da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera h) deve permanere alla data dell’assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data.
 
MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE
 
Le domande devono essere compilate utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di istanza-dichiarazione predisposto dal Comune ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e devono essere sottoscritte e presente unitamente a una COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ del sottoscrittore (o documento equipollente), in corso di validità.
Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
 
I moduli possono essere ritirati presso il Servizio Finanze e Tributi - Ufficio Gestione Economica del Patrimonio, in orario d’ufficio.
 
Le domande devono essere spedite al Comune di Oliveto Citra (Via Vittorio Emanuele II, n. 46 - Cap. 84020) a mezzo di raccomandata A.R., ovvero consegnate direttamente al Protocollo del Comune, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando (fa fede il timbro postale di invio, ovvero nel caso di consegna diretta al Protocollo, la relativa data di avvenuta ricezione). Per i lavoratori emigrati all’estero detto termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni. N.B. La domanda di partecipazione, unitamente alla scheda di attribuzione del punteggio, deve essere contenuta in busta chiusa, sulla quale il concorrente dovrà, a pena di esclusione, apporre il proprio nome e cognome e la scritta “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - NON APRIRE”.
Nella domanda occorre indicare e dichiarare:
-        dati del concorrente;
-        composizione del nucleo familiare, secondo i criteri specificati nel precedente punto “Requisiti per la partecipazione”;
-        situazione reddituale del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare, riferita all’anno 2014;
-        possesso da parte del concorrente dei requisiti prescritti dal presente bando;
-        possesso da parte di tutti gli altri componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).
Le modalità di partecipazione di cui al presente punto del bando sono obbligatorie, sicché il mancato rispetto anche di una sola di esse non è successivamente sanabile e comporta l’esclusione definitiva dal concorso.
 
Le condizioni soggettive ed oggettive che comportano attribuzione di punteggio vanno dichiarate compilando ed allegando alla domanda la scheda dei punteggi di selezione predisposta dall’ufficio, con l’eventuale documentazione dimostrativa.
 
Il modulo di domanda e la scheda dei punteggi di selezione, debitamente compilati e sottoscritti con allegata copia del documento di identità, comprovano quanto ivi dichiarato dall’istante; il Comune effettuerà idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito dalla legge e decade dal beneficio dell’assegnazione eventualmente spettante.
 
CANONE DI LOCAZIONE
 
Agli assegnatari degli alloggi sarà applicato il canone di locazione determinato ai sensi della L.R. Campania 14 agosto 1997, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
 
L’Amministrazione Comunale provvede, attraverso l’apposita Commissione, costituita come previsto dall’art. 5 della L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18 e dalla circolare esplicativa AL/ n. 1666 n. 1 del 05/11/1997, all’istruttoria delle domande, verificando la completezza e la regolarità della compilazione dell’apposito modulo-domanda di partecipazione, l’esistenza della documentazione richiesta e provvede inoltre alla predisposizione e compilazione di una scheda per ciascun partecipante con l’attribuzione di un punteggio provvisorio secondo quanto previsto dal bando di concorso.
 
FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI
 
Completata l’istruttoria, l’Amministrazione comunale trasmette le domande con le relative documentazioni e le schede con i punteggi a ciascuna attribuiti alla Commissione Provinciale per l’Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (art. 6 della L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18), che provvede alla formazione della graduatoria provvisoria che viene affissa all’Albo pretorio per 30 giorni consecutivi.
Entro detto termine di trenta giorni dalla pubblicazione o, per i lavoratori emigrati all’estero, entro 45 giorni dall’invio a mezzo raccomandata A.R. della comunicazione dell’avvenuta pubblicazione, gli interessati possono produrre, a mezzo raccomandata A.R., opposizioni alla stessa Commissione Provinciale per l’Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, che le esamina entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Non vengono valutati, in tale sede, documenti richiesti obbligatoriamente per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione al bando, che dovevano essere allegati alla domanda di partecipazione.
Nel caso in cui la valutazione dell’opposizione determini la riduzione del punteggio o l’esclusione dal concorso, la Commissione dà comunicazione in tal senso all’interessato, fissando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
Completato l’esame delle opposizioni e delle eventuali deduzioni, la Commissione preposta formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito uno stesso punteggio, alla presenza dell’Ufficiale rogante del Comune.
 
La graduatoria e pubblicata entro 60 giorni con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
 
Prima dell’assegnazione dell’alloggio sarà verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l’accesso; il mutamento delle condizioni attributive di punteggio, verificatosi successivamente alla data di pubblicazione del bando, non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione della variazione della situazione abitativa che comporta invece l’eventuale correlativa riduzione del punteggio, a meno che la nuova sistemazione abbia carattere di precarietà.
Qualora il Comune accerti la mancanza dei requisiti o il mutamento della situazione abitativa, trasmette la relativa documentazione e le controdeduzioni dell’interessato alla Commissione Provinciale che provvede all’esclusione o al mutamento della posizione in graduatoria del concorrente.
 
Gli alloggi sono assegnati secondo l’ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per un anno e, comunque, fino all’aggiornamento della stessa.
 
La graduatoria definitiva è anche valida per l’assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta, non costituenti oggetto di altri specifici bandi di concorso.
 
Dalla Residenza Municipale, lì 21 marzo 2016
                                                                                                                                        Il Responsabile del Servizio
                                                                                                                                                  Raffaele Raia

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