Le indicazioni per gli spostamenti sul territorio nazionale durante le festività in corso
Una nuova circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, inviata ai Prefetti, fornisce alcune indicazioni sulle misure adottate con il decreto legge 172/2020 (cd. Decreto Natale), per fronteggiare i rischi sanitari legati alla diffusione del contagio da Covid-19 durante le festività.
Nello specifico, oltre a riepilogare la differenziazione delle misure tra giorni rossi e arancioni, si evidenzia che:
- nei giorni rossi gli spostamenti sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione;
- nei giorni arancioni, rispetto al divieto di mobilità intercomunale, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. La dimensione demografica è riferita al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di capoluogo di provincia;
- con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentitol o spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi. Oltre allo spostamento per raggiungere l’abitazione privata di destinazione, deve intendersi consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza;
- sono consentiti, senza limiti di orario, gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio.