L'INPS pubblica la circolare applicativa della misura introdotta dal DL 79/2021
Con circolare n.93 del 30 giugno 2021, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione dell'Assegno temporaneo per i figli minori, istituito - a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 in via temporanea - dal DL 79/2021.
La circolare tratta, nel dettaglio:
- i requisiti e l'ambito di applicazione dell’Assegno temporaneo per i figli minori
- la misura dell’Assegno temporaneo
- la compatibilità dell’Assegno temporaneo
- le modalità e i termini di presentazione della domanda,
- la decorrenza della misura;
- le modalità di pagamento;
- le istruzioni contabili e il monitoraggio della spesa.
A chi
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
NB - L'Assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Requisiti d'accesso
Il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.
Misure
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge 79/2021 e riportata in allegato anche alla presente circolare (Allegato n. 1), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
In dettaglio, nella tabella:
- si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento
La domanda è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.