L’INPS riepiloga le regole del DL 79/2021, che all’art.1 ha introdotto per dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 la misura “Assegno temporaneo per i figli minori”, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità
Con messaggio n.2371 del 22 giugno 2021, l'INPS - in attesa che vengano emanati i decreti attuativi - compie un primo punto operativo sull'assegno temporaneo ai figli minori, la misura introdotta dal DL 79/2021.
Dopo una ricognizione su requisiti e misura dell'assegno, si passa alla presentazione della domanda da effettuare, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.