In Gazzetta Ufficiale la proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e s.m.i. concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e le norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati
Segnaliamo che nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 7 settembre 2020 sono state pubblicate due ordinanze del Ministero della Salute:
- l'ordinanza del 10 agosto 2020 che proroga il termine di validità dell'ordinanza del 6 agosto 2013 e s.m.i. (da ultimo prorogata dall'ordinanza del 12 luglio 2019), concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall'aggressione dei cani di dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020 (quindi al 31 agosto 2021). L'ordinanza recepisce le procedure informatizzate di comunicazione alle autorità competenti delle segnalazioni e dei dati necessari al monitoraggio del fenomeno offrendo anche ai cittadini e all’autorità giudiziaria la possibilità di disporre di un quadro completo del fenomeno. Inoltre, con la nuova ordinanza il medico veterinario libero professionista potrà inviare direttamente all’Istituto Zooprofilattico territorialmente competente le carcasse di animali deceduti, campioni biologici ed esche o bocconi avvelenati;
- l'ordinanza del 10 agosto 2020 che proroga il termine di validità dell'ordinanza del 12 luglio 2019 (Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) di dodici mesi a decorrere dalla data del 23 agosto 2020.
Disposizioni principali dell'ordinanza del 6 agosto 2013
- il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, controllo e conduzione dell'animale e risponde civilmente e penalmente dei danni/lesioni da esso causate;
- per la prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario/detentore di un cane adotta l'adozione di guinzaglio non superiore a mt. 1.50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, e porta con se una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio;
- è obbligatorio a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- i comuni e i servizi veterinari delle ASL possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato "patentino". Tali percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri indicati nell'ordinanza, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale;
- a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi, le cui spese sono a carico del proprietario del cane;
- sono vietati l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività o qualsiasi operazione di selezione/incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- i servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività;
- i proprietari dei cani inseriti nel registro stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola;
- è vietato possedere o detenere cani inseriti nel registro ai delinquenti abituali per tendenza, a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale, o a chi ha riportato determinate condanne (anche non definitive).